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144082
IDG800601642
80.06.01642 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
silenzi luigi
appunti sul regime delle impugnazioni nei processi con pluralita' di parti
nota ad app. milano 18 luglio 1976
Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 29-36
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4204
nella sentenza annotata si contesta l' ammissibilita' dell' appello proposto da un litisconsorte soccombente, in quanto proposto in via principale, successivamente alla proposizione di altro appello principale. siccome il nuovo codice di procedura civile ha soppresso la distinzione tra impugnazioni adesive e incidentali e parla sempre di quest' ultime, ne deriva che la differenza tra l' impugnazione principale e quella incidentale e' di carattere puramente temporale: principale e' l' impugnazione che sia stata proposta prima di tutte le altre; tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite in un unico processo. dagli artt. 331 e 332 c.p.c. sembrerebbe che la possibilita' di proporre impugnazioni separate vi possa essere solo per le parti in cause scindibili, mentre tutte le altre debbono proporre le loro eventuali impugnazioni agendo solo in via incidentale, una volta che sia stato gia' proposto gravame in via principale. questa era la teoria della non recente dottrina, oggi superata da piu' recenti opinioni che hanno elaborato la teoria della cosidetta "conversione", secondo la quale anche le successive impugnazioni che vengono proposte anziche' in via incidentale, in via principale sono perfettamente valide, a patto che siano proposte entro i termini e che siano riunite in un unico processo. in tal modo l' impugnazione irregolare si convertirebbe in incidentale. l' a. critica tale teoria che produce una forzatura del testo della legge, perche' si puo' verificare il paradosso che un soggetto contro il quale e' proposta impugnazione notifichi un autonomo ricorso dopo il decorso del termine, alla sola condizione di aver cura di riunire la sua causa a quella principale. cio' permetterebbe ad un soggetto processuale di impugnare del tutto autonomamente, nonostante il decorso dei termini di cui all' art. 325 c.p.c..
artt. 331-335 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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