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| IDG800602260 | |
| 80.06.02260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cartella massimo
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| la protezione del nome commerciale straniero: primi rilievi per uno
studio sistematico della disciplina dettata dalla convenzione di
unione di parigi
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| Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 313-353
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31130; d8716
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| l' a. tratta del nome commerciale e del problema della sua
protezione. nell' epoca attuale il monopolio sul segno distintivo e'
sempre piu' largamente diffuso e le norme a tutela del nome
commerciale evidenziano l' importanza che esso ha quale bene oggetto
della proprieta' industriale. l' a. si occupa del problema di
garantire adeguata protezione al nome commerciale, oltre che nel
paese di origine, anche all' estero e di attuare una disciplina
internazionale comune in materia di proprieta' industriale con la
convenzione unione di parigi, data la difformita' che oggi
caratterizza la disciplina del nome commerciale nei diversi paesi.
anche con riferimento alle unioni di stati, in particolare alla cee,
il problema della protezione del nome commerciale non ha una
disciplina unitaria, in quanto le relative norme sono diverse da
ordinamento a ordinamento e la maggior parte dei paesi membri e'
ancorata al principio della protezione del nome commerciale nei
limiti del territorio in cui viene utilizzato. dalla eterogeneita'
delle varie normative ne deriva un ostacolo a quella liberta' di
circolazione di beni e servizi che si vorrebbe invece incrementare
con l' abolizione delle barriere doganali. l' a. esamina l' ipotesi
di conflitto che si possono verificare tra un nome commerciale
nazionale ed uno straniero e in tal caso il problema dell'
individuazione della giurisdizione viene risolto dai vari ordinamenti
nel senso di attribuire la risoluzione di tale conflitto al giudice
nazionale. dopo tali premesse l' a. viene a parlare della convenzione
di unione di parigi del 1883 che, all' art. 8 sembra aver trovato una
soluzione al problema della protezione del nome commerciale
straniero. tale articolo difatti non contiene limitazioni di sorta
circa i soggetti destinatari della tutela e impone di proteggere il
nome commerciale straniero indipendentemente da formalita' di
deposito o di registrazione e indipendentemente dal fatto che faccia
parte o meno di un marchio. inoltre l' art. 8 obbliga tutti i paesi
membri della convenzione a proteggere il nome commerciale straniero,
anche nel caso in cui la loro legge interna non contenga disposizioni
che tutelano il nome commerciale di cui siano titolari i rispettivi
cittadini.
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| conv. di unione di parigi 1883
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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