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144085
IDG821000018
82.10.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
f.t.
nota a comm. centr. sez. vii 27 gennaio 1975 n. 1018
Giur. it., s. 7, an. 128 (1976), pt. 3, pag. 3-4
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21719; d2174
commentando una decisione della commissione tributaria centrale in tema di inammissibilita' davanti alla stessa dei ricorsi su questioni di semplice estimazione pendenti all' entrata in vigore del decreto n. 636 del 1972 sul contenzioso tributario, l' a. osserva che l' art. 46 del decreto (che sopprime la competenza di merito della commissione cetnrale anteriormente prevista da particolari disposizioni legislative), coordinato con il principio generale di diritto transitorio che individua nella legge vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata la legge regolatrice dell' impugnazione, comporta che dalla data di insediamento della commissione tributaria centrale siano improponibili davanti alla commissione stessa i ricorsi di merito (e non che divengano inammissibili "ex post" i ricorsi proposti in precedenza, ammissibili secondo la normativa previgente).
art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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