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144087
IDG821000020
82.10.00020 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
f.t.
nota a comm. centr. sez. ii 18 dicembre 1974
Giur. it., s. 7, an. 128 (1976), pt. 3, pag. 6-8
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2154; d21551; d21804
l' a. sottolinea l' importanza dell' affermazione, contenuta nella decisione in rassegna, della legittimita' dell' annullamento d' ufficio di un avviso di accertamento definitivo per mancata impugnazione, osservando che trattasi del primo riconoscimento giurisprudenziale della tesi dottrinale circa l' annullabilita' da parte dell' ufficio, di sua iniziativa, di atti d' imposizione non impugnati e della rettificabilita' in diminuzione della dichiarazione del contribuente erronea per eccesso. l' a. esprime invece perplessita' in merito alla tesi secondo cui lo sgravio di imposte iscritte a ruolo in base ad un avviso di accertamento definitivo va inteso quale annullamento d' ufficio, in forma implicita, dell' accertamento stesso. secondo l' a., qualora si accogliesse tale tesi, diventerebbe difficile (se non impossibile) individuare il campo applicativo della norma che consente all' ufficio di reiscrivere a ruolo imposte indebitamente sgravate.
art. 198 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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