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Documento


144093
IDG821000026
82.10.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. viii 26 settembre 1975 n. 6724
Giur. it., s. 7, an. 128 (1976), pt. 3, pag. 21-22
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2171; d2175; d23104; d23105
l' a. osserva che la commissione tributaria centrale, affermando che la mancata osservanza da parte dell' ufficio del termine entro cui trasmettere alla commissione i ricorsi dei contribuenti non comporta l' estinzione della pretesa tributaria nascente dall' atto di accertamento impugnato, ha respinto una tesi gia' accolta dalla dottrina e da qualche commissione di merito. una norma che, in materia di imposta di registro, consentiva all' amministrazione finanziaria di procrastinare la definitiva' dell' accertamento ritardando la notifica delle decisioni delle commissioni, e' stata dichiarata incostituzionale.
art. 92 r.d. 11 luglio 1907 n. 560 art. 148 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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