Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144097
IDG821000030
82.10.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. xix 22 marzo 1976 n. 4262
Giur. it., s. 7, an. 128 (1976), pt. 3, pag. 33-34
d2171; d2175
commentando la pronuncia con cui la commissione tributaria centrale ha affermato che nel procedimento davanti alle commissioni tributarie nel caso di presentazione di memoria senza copia per la controparte il giudice non puo', per il principio del contraddittorio, tenerne conto (a meno che non risulti dagli atti del processo che la controparte ne abbia avuto integrale conoscenza), l' a. sottolinea l' importanza dell' asserto in relazione al fatto che nel nuovo contenzioso tributario le memorie sono atti che possono introdurre nel processo un elemento essenziale della domanda. poiche' infatti l' indicazione dei motivi non costituisce requisito di ammissibilita' del ricorso, se la memoria contiene i soli o nuovi motivi la sua presentazione irrituale costituisce vizio che investe la sorte stessa del processo (nel caso di ricorso senza motivi) o l' oggetto del processo (nel caso in cui la memoria introduca motivi ulteriori rispetto a quelli gia' dedotti nel ricorso).
art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati