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144099
IDG821000152
82.10.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
oldoini giorgio
le imposte dirette nel fallimento dell' imprenditore commerciale
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 2, pt. 1, pag. 217-263
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d23073; d21514; d31362
rilevata la carenza di un orientamento sicuro e definitivo, nonostante l' elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in tema di applicazione delle imposte dirette nel fallimento, l' a. esamina la questione della tassabilita' delle plusvalenza conseguite durante il fallimento (in ordine alla quale esprime opinione affermativa), i problemi della determinazione dell' imponibile e quelli inerenti ad alcune ipotesi di dichiarazione tributaria in pendenza di fallimento, la questione dell' obbligatorieta' (affermata dall' a.) della tenuta da parte del curatore fallimentare delle scritture contabili prescritte dalla legge tributaria ed il problema della collocazione del debito d' imposta tra i debiti costituenti il passivo fallimentare, con particolare riguardo al debito relativo alle operazioni fallimentari. espressa la propria adesione alla tesi ministeriale circa la sussistenza dell' obbligo per il curatore fallimentare di applicare la ritenuta alla fonte ai fini dell' irpef sui compensi e redditi pagati ai creditori dell' impresa fallita, nonche' ai creditori del fallimento, l' a. auspica un intervento legislativo che, nel risolvere i nodi problematici della tematica in argomento, si ispiri ai seguenti fondamentali criteri: concorso alla formazione del risultato finale di tutte le plusvalenze e di tutti i costi e le spese, nonche' di tutte le minusvalenze subite in corso di procedura, in relazione a fallimenti di imprenditori individuali e di societa' di persone; limitazione degli obblighi contabili dei curatori e quelli previsti dall' art. 38 della legge fallimentare nella previsione che realizzi ed entrate della procedura siano posti in relazione con i corrispondenti valori dei beni fuguranti nell' ultimo bilancio del fallito; non debenza in prededuzione del debito d' imposta relativo alla gestione fallimentare, ma insinuazione dello stesso al passivo.
art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 38 l. fall. tit. 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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