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| IDG821000152 | |
| 82.10.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| oldoini giorgio
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| le imposte dirette nel fallimento dell' imprenditore commerciale
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| Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 2, pt. 1, pag. 217-263
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23063; d23073; d21514; d31362
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| rilevata la carenza di un orientamento sicuro e definitivo,
nonostante l' elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in tema di
applicazione delle imposte dirette nel fallimento, l' a. esamina la
questione della tassabilita' delle plusvalenza conseguite durante il
fallimento (in ordine alla quale esprime opinione affermativa), i
problemi della determinazione dell' imponibile e quelli inerenti ad
alcune ipotesi di dichiarazione tributaria in pendenza di fallimento,
la questione dell' obbligatorieta' (affermata dall' a.) della tenuta
da parte del curatore fallimentare delle scritture contabili
prescritte dalla legge tributaria ed il problema della collocazione
del debito d' imposta tra i debiti costituenti il passivo
fallimentare, con particolare riguardo al debito relativo alle
operazioni fallimentari. espressa la propria adesione alla tesi
ministeriale circa la sussistenza dell' obbligo per il curatore
fallimentare di applicare la ritenuta alla fonte ai fini dell' irpef
sui compensi e redditi pagati ai creditori dell' impresa fallita,
nonche' ai creditori del fallimento, l' a. auspica un intervento
legislativo che, nel risolvere i nodi problematici della tematica in
argomento, si ispiri ai seguenti fondamentali criteri: concorso alla
formazione del risultato finale di tutte le plusvalenze e di tutti i
costi e le spese, nonche' di tutte le minusvalenze subite in corso di
procedura, in relazione a fallimenti di imprenditori individuali e di
societa' di persone; limitazione degli obblighi contabili dei
curatori e quelli previsti dall' art. 38 della legge fallimentare
nella previsione che realizzi ed entrate della procedura siano posti
in relazione con i corrispondenti valori dei beni fuguranti nell'
ultimo bilancio del fallito; non debenza in prededuzione del debito
d' imposta relativo alla gestione fallimentare, ma insinuazione dello
stesso al passivo.
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| art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 38 l. fall.
tit. 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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