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144100
IDG821000153
82.10.00153 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
furitano piraino matilde
l' eccezione nel processo tributario
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 2, pt. 1, pag. 264-279
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2171; d2175; d4054
l' a. osserva che i caratteri salienti del processo tributario (processo di impugnativa e di parti, imperniato sul principio del contraddittorio) emergono chiaramente dall' esame dell' istituto dell' eccezione, che si riferisce a qualunque attivita' del convenuto diretta ad ostacolare la pretesa dell' attore, ma nel cui ambito si distingue l' eccezione in senso improprio, o difesa (attivita' che si limita a negare i fatti costitutivi della pretesa avversaria, non ampliando ne' modificando l' oggetto della controversia) e l' eccezione in senso proprio, od in senso stretto o sostanziale (attivita' che, contrapponendo un fatto modificativo od estintivo a quello costitutivo posto a fondamento dell' azione, e' diretta a modificare la preesistente situazione dedotta dall' autore). esaminati i riflessi della struttura e della dinamica del processo tributario sui caratteri dell' eccezione del contribuente (eccezione dell' attore intesa come deduzione in via principale degli effetti collegati all' esercizio del potere di modificazione; novita' dei motivi e delle eccezioni, in quanto non indicati nel ricorso, deducibili fino a 10 giorni precedenti la prima udienza) ed i peculiari aspetti della natura e dell' ambito dell' eccezione nel processo tributario, l' a. sottolinea la difformita' del problema dell' ammissibilita' o meno della "mutatio libelli" (cioe' del mutamento del titolo della pretesa fatta valere in giudizio) nel processo civile e nel processo tributario. viene infine esaminata la determinazione dei limiti dell' eccezione nel procedimento di appello (in ordine al quale la normativa del contenzioso tributario non presenta alcuna pecularita') e nel procedimento davanti alla commissione tributaria centrale (ove, per i particolari caratteri della competenza dell' organo, nessuna preclusione puo' ammettersi circa la proponibilita' di nuove eccezioni all' infuori delle fondamentali limitazioni previste in tema di valutazione estimativa e di determinazione della misura delle pene pecuniarie).
art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 183 c.p.c. art. 184 c.p.c. art. 23 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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