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| IDG821000156 | |
| 82.10.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| croxatto gian carlo
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| m. caratozzolo, m. perrone, societa' ed enti non residenti nella
imposizione diretta, roma, ed. buffetti, 1976, pp. 303
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| Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 2, pt. 1, pag. 474-476
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| d2123; d220; d3127; d23071; d23070; d260
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| l' a. osserva che con la riforma tributaria e' stata ridisciplinata
l' imposizione del reddito delle societa' e degli enti non residenti,
fermo restando il principio generale secondo cui i non residenti sono
tassabili solo per i redditi prodotti nel territorio dello stato. nel
segnalare come l' opera in rassegna non si limiti ad un' esposizione
organica della nuova normativa, ma ne fornisca altresi' i criteri
interpretativi, l' a. svolge un' analisi critica di alcuni punti
specifici della trattazione. in ordine alla definizione del concetto
di stabile organizzazione l' a. ritiene che alla stregua della
legislazione interna italiana la nozione coincida con quella di
installazione fissa a mezzo della quale la societa' non residente
svolge la sua attivita' (genericamente d' impresa) e sia irrilevante
la qualificazione di detta attivita'. critica pertanto la tesi,
sostenuta nell' opera in rassegna con riguardo alle indicazioni
emergenti dagli accordi internazionali sulla doppia imposizione
stipulati dall' italia, secondo cui l' installazione fissa della
societa' non residente puo' considerarsi ai fini fiscali stabile
organizzazione solo se compie l' intero processo di produzione e
distribuzione dei beni od interviene nella fase di vendita od almeno
di fabbricazione. l' a. critica inoltre la configurazione dello
stabile organizzazione come soggetto titolare di situazioni
giuridiche, sostenendo che nel nostro ordinamento la stabile
organizzazione e' considerata sotto un profilo oggettivo come
strumento attraverso cui si svolge l' attivita' in italia del non
residente. l' a. critica infine la tesi, accolta nella trattazione
recensita, secondo cui ai fini della tassabilita' delle plusvalenze
dei beni relativi alle attivita' commerciali esercitate nel
territorio dello stato, anche se non conseguite attraverso la stabile
organizzazione in italia, non e' necessario che i beni si trovino in
italia; osserva che se la stabile organizzazione si definisce come il
complesso organizzato dei beni mediante il quale si svolge nello
stato l' attivita' della societa' non residente, non e' ipotizzabile
che detti beni possano non trovarsi in italia.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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