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144113
IDG821000166
82.10.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
glendi cesare
le c.d. azioni di adempimento del percipiente nei confronti dell' erogatore dei redditi soggetti a ritenuta
nota a tar la sez. i 12 gennaio 1976 n. 1
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 2, pt. 2, pag. 229-241
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21800; d21801; d21440; d23068
nell' esprimere adesione alla tesi giurisprudenziale secondo cui la parte di liquidazione versata dal dipendente pubblico per il riscatto di servizi pregressi ai fini previdenziali e di quiescenza non e' assoggettabile ad alcuna ritenuta, l' a. esamina la questione relativa all' affermata proponibilita' dell' azione di adempimento del percipiente nei confronti dell' erogatore del reddito soggetto a ritenuta. affrontando il problema alla luce delle profonde innovazioni contenute nei decreti della riforma, l' a. critica anzitutto la diffusa opinione secondo cui attraverso la ritenuta diretta si operebbe una compensazione legale tra il debito della stato ed il suo credito d' imposta, precisando che la ritenuta diretta, comunque la si voglia configurare, da un lato costituisce per legge adempimento liberatorio dell' obbligazione dell' amministrazione verso il percipiente e dall' altro si pone contestualmente come adempimento di un obbligo di natura tributaria. posto che a fronte di adempimenti gia' intervenuti non ha senso configurare azioni di condanna all' adempimento, potendosi solo riconoscere azioni di ripetizione o di rimborso, e che il soggetto passivamente legittimato ad un' azione di rimborso non puo' essere che il soggetto che ha la disponibilita' delle somme da rimborsare, consegue che la pretesa azione di adempimento verso l' ente erogatore non e' che l' azione di rimborso verso l' amministrazione finanziaria, per la quale le somme in questione sono ritenute. estendendo il discorso alla tassazione in via di rivalsa, l' a. ritiene che nessuna azione d' adempimento sia proponibile da parte del percettore del reddito soggetto a ritenuta nei confronti dell' erogatore del reddito e che spettino al sostituto ed al sostituito azioni di rimborso nei confronti dell' erario, salvo le normali azioni di regresso. per quanto riguarda infine la ritenuta d' acconto, sia l' azione del percipiente sia l' azione dell' erogatore del reddito nei confronti dell' amministrazione finanziaria si configurano quali azioni di rimborso e le liti tra l' uno e l' altro appartengono alla materia del regresso.
art. 87 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 37 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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