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| IDG821000166 | |
| 82.10.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| glendi cesare
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| le c.d. azioni di adempimento del percipiente nei confronti dell'
erogatore dei redditi soggetti a ritenuta
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| nota a tar la sez. i 12 gennaio 1976 n. 1
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| Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 2, pt. 2, pag. 229-241
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21800; d21801; d21440; d23068
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| nell' esprimere adesione alla tesi giurisprudenziale secondo cui la
parte di liquidazione versata dal dipendente pubblico per il riscatto
di servizi pregressi ai fini previdenziali e di quiescenza non e'
assoggettabile ad alcuna ritenuta, l' a. esamina la questione
relativa all' affermata proponibilita' dell' azione di adempimento
del percipiente nei confronti dell' erogatore del reddito soggetto a
ritenuta. affrontando il problema alla luce delle profonde
innovazioni contenute nei decreti della riforma, l' a. critica
anzitutto la diffusa opinione secondo cui attraverso la ritenuta
diretta si operebbe una compensazione legale tra il debito della
stato ed il suo credito d' imposta, precisando che la ritenuta
diretta, comunque la si voglia configurare, da un lato costituisce
per legge adempimento liberatorio dell' obbligazione dell'
amministrazione verso il percipiente e dall' altro si pone
contestualmente come adempimento di un obbligo di natura tributaria.
posto che a fronte di adempimenti gia' intervenuti non ha senso
configurare azioni di condanna all' adempimento, potendosi solo
riconoscere azioni di ripetizione o di rimborso, e che il soggetto
passivamente legittimato ad un' azione di rimborso non puo' essere
che il soggetto che ha la disponibilita' delle somme da rimborsare,
consegue che la pretesa azione di adempimento verso l' ente erogatore
non e' che l' azione di rimborso verso l' amministrazione
finanziaria, per la quale le somme in questione sono ritenute.
estendendo il discorso alla tassazione in via di rivalsa, l' a.
ritiene che nessuna azione d' adempimento sia proponibile da parte
del percettore del reddito soggetto a ritenuta nei confronti dell'
erogatore del reddito e che spettino al sostituto ed al sostituito
azioni di rimborso nei confronti dell' erario, salvo le normali
azioni di regresso. per quanto riguarda infine la ritenuta d'
acconto, sia l' azione del percipiente sia l' azione dell' erogatore
del reddito nei confronti dell' amministrazione finanziaria si
configurano quali azioni di rimborso e le liti tra l' uno e l' altro
appartengono alla materia del regresso.
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| art. 87 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
art. 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 37 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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