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144114
IDG821000167
82.10.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
podenzana bonvino davide
la notifica mediante consegna dell' atto a persona di famiglia del destinatario: condizioni di validita'
nota a comm. centr. sez. xxiii 9 febbraio 1976 n. 2004
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 2, pt. 2, pag. 242-243
d2157; d40730
ricordati i vari orientamenti giurisprudenziali in tema di individuazione dei requisiti necessari perche' un soggetto possa ritenersi "persona di famiglia" del destinatario della notifica e possa pertanto fungere da destinatario dell' atto ai sensi dell' art. 139 del codice di procedura civile, l' a. sostiene che la tesi rigorosa affermata nella decisione in rassegna, secondo cui ai fini in questione sarebbe necessaria la sussistenza di un rapporto di convivenza, trascura l' esigenza, piu' volte sottolineata dalla corte di cassazione, di interpretare l' espressione "persona di famiglia" in senso ampio ed ammettere che il rapporto di convivenza possa avere carattere temporaneo e non dipendere dall' appartenenza al nucleo familiare. secondo l' a. la consegna dell' atto a soggetto legato da parentela od affinita' con il destinatario che si trovi occasionalmente nell' abitazione di questi deve ritenersi valido sia perche' la situazione fa presumere un rapporto di confidenza tale da garantire il buon esito della notifica sia perche' la legge consente la consegna anche a persone del tutto estranee al destinatario quali il portiere ed il vicino di casa.
art. 139 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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