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| IDG821000174 | |
| 82.10.00174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cocco luigi
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| trattamento fiscale dei "rimborsi chilometrici"
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| Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 1, pag. 560-565
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| d23060; d23063; d21801; d7440
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| l' a. ricorda che il ministero delle finanze ha stabilito nel 1973
che i rimborsi di spese di viaggio adeguatamente documentate non
concorrono alla formazione dell' imponibile ai fini dell' irpef,
anche se corrisposti sotto forma di indennita' chilometrica.
successivi chiarimenti hanno precisato che i rimborsi di spese
sostenute fuori della sede di lavoro, ma nell' ambito del comune in
cui la sede si trova, comprese quelle per trasferimenti con propria
autovettura, non possono godere del trattamento esonerativo, essendo
questo riservato ai rimborsi di spese connessi a trasferte fuori del
comune sede di lavoro. le spese sostenute nell' ambito del comune
sede di lavoro, qualficandosi secondo l' avviso ministeriale come
spese connesse allo svolgimento dell' attivita' del dipendente,
rientrano nell' ambito delle spese di produzione. secondo l' a. tale
tesi desta perplessita' sia perche' giuridicamente inconsistente ed
arbitraria (nonche' tale da dar luogo a contestazioni e conseguenze
assurde) sia perche' la delimitazione territoriale stabilita dal
ministero (oltre a non avere fondamento giuridico) non resiste ad una
critica logica. rammentata la posizione assunta dagli enti
previdenziali nei riguardo delle indennita' chilometriche, l' a.
auspica una revisione della posizione ministeriale intesa ad
eliminare l' arbitraria discriminazione ed evitare contestazioni da
parte degli uffici finanziari in caso di mancate ritenute sui
rimborsi.
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| art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
circ. min. finanze 15 dicembre 1973 n. 1
circ. min. finanze 20 novembre 1974 n. 13
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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