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144121
IDG821000174
82.10.00174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cocco luigi
trattamento fiscale dei "rimborsi chilometrici"
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 1, pag. 560-565
d23060; d23063; d21801; d7440
l' a. ricorda che il ministero delle finanze ha stabilito nel 1973 che i rimborsi di spese di viaggio adeguatamente documentate non concorrono alla formazione dell' imponibile ai fini dell' irpef, anche se corrisposti sotto forma di indennita' chilometrica. successivi chiarimenti hanno precisato che i rimborsi di spese sostenute fuori della sede di lavoro, ma nell' ambito del comune in cui la sede si trova, comprese quelle per trasferimenti con propria autovettura, non possono godere del trattamento esonerativo, essendo questo riservato ai rimborsi di spese connessi a trasferte fuori del comune sede di lavoro. le spese sostenute nell' ambito del comune sede di lavoro, qualficandosi secondo l' avviso ministeriale come spese connesse allo svolgimento dell' attivita' del dipendente, rientrano nell' ambito delle spese di produzione. secondo l' a. tale tesi desta perplessita' sia perche' giuridicamente inconsistente ed arbitraria (nonche' tale da dar luogo a contestazioni e conseguenze assurde) sia perche' la delimitazione territoriale stabilita dal ministero (oltre a non avere fondamento giuridico) non resiste ad una critica logica. rammentata la posizione assunta dagli enti previdenziali nei riguardo delle indennita' chilometriche, l' a. auspica una revisione della posizione ministeriale intesa ad eliminare l' arbitraria discriminazione ed evitare contestazioni da parte degli uffici finanziari in caso di mancate ritenute sui rimborsi.
art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 circ. min. finanze 15 dicembre 1973 n. 1 circ. min. finanze 20 novembre 1974 n. 13
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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