| 144127 | |
| IDG821000180 | |
| 82.10.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| tesauro francesco
| |
| sul termine per il rimborso dell' imposta di registro
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. i 1 ottobre 1976 n. 3199
| |
| Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 338-343
| |
| | |
| d23105; d23107; d305012; d30802
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| commentando la sentenza in cui la corte di cassazione ha sostenuto
che, decorso il termine di prescrizione di cui all' art. 136 della
previgente legge di registro, il "solvens" non e' legittimato a
richiedere il rimborso sotto il profilo dell' azione di ripetizione o
di ingiusto arricchimento previste dal diritto civile, l' a. afferma
che azione di rimborso prevista dalle leggi tributarie ed azione di
diritto comune sono in relazione di identita', osservando peraltro
che resta il problema di stabilire quando si applicano le norme
speciali. secondo l' a. nei casi in cui il pagamento e' stato
effettuato con destinazione tributaria (cioe' in relazione ad una,
reale o presunta, obbligazione tributaria), qualunque sia il motivo
per cui la "causa solvendi" si riveli inesistente, originariamente o
per fatti sopravvenuti, risultano applicabili le norme tributarie in
materia di ripetizione dell' indebito, come il citato art. 136. l' a.
conclude considerando che, mentre la previgente disciplina
sottoponeva le domande di rimborso ad un termine prescrizionale,
attualmente detto termine e' di decadenza.
| |
| art. 136 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 2946 c.c.
art. 2033 c.c.
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |