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144130
IDG821000183
82.10.00183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
glendi cesare
sulla ritenuta costituzionalita' dell' art. 44 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
nota a c. cost. 20 aprile 1977 n. 63
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 371-385
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2171; d2175; d200; d02320
l' a. riferisce che con la sentenza in rassegna la corte costituziona ha dichiarato infondati i dubbi circa la conformita' agli artt. 3 e 53 della costituzione dell' art. 44 del decreto n. 636 del 1972 sul contenzioso tributario che pone a carico dei contribuenti l' onere di riassumere davanti alle nuove commissioni tributarie i ricorsi pendenti davanti alle vecchie commissioni. secondo l' a. tale pronuncia desta perplessita' e non esaurisce tutta la problematica in argomento, fornendo anzi ulteriori spunti per un riesame sotto prospettive piu' precise. confutando le argomentazioni dei giudici costituzionali, l' a. esclude che il meccanismo previsto dalla norma in questione trovi giustificazione nelle esigenze connesse all' attuazione della riforma: in particolare il trasferimento del potere d' impulso dall' ufficio alle commissioni non rende congruo l' addossamento dell' onere a carico del contribuente, che non ha di regola neppure attualmente detto potere. secondo l' a. la norma in argomento e' in effetti solo un mezzo per smaltire l' arretrato del contenzioso facendone gravare iniquamente l' onere sui contribuenti meno provveduti. la circostanza che nell' ipotesi di appello dell' ufficio il giudizio in ogni caso debba proseguire, mentre in caso di appello del contribuente questi debba farsi carico di un onere che, se non viene assolto, determina la definitivita' della decisione impugnata, si traduce in una vera e propria disuguaglianza delle parti nell' attivita' interna processuale. secondo l' a. non appare neppure sotto alcun profilo giustificabile la violazione del diritto-costituzionalmente garantito-alla difesa, in quanto l' art. 44 presuppone l' effettiva conoscenza o la doverosa conoscibilita' da parte del contribuente della pendenza di un determinato processo davanti alle commissioni in un dato stadio dal quale risulta coinvolta la posizione del contribuente stesso, mentre nel sistema del vecchio contenzioso non incombeva a quest' ultimo alcun onere ne' di conoscenza ne' di attivazione. la norma in argomento viene pertanto a colpire una situazione di giustificata ignoranza e di inerzia incolpevole, sanzionandola in modo gravissimo.
art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 3 cost. art. 24 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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