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| IDG821000183 | |
| 82.10.00183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| glendi cesare
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| sulla ritenuta costituzionalita' dell' art. 44 del d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 636
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| nota a c. cost. 20 aprile 1977 n. 63
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| Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 371-385
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2171; d2175; d200; d02320
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| l' a. riferisce che con la sentenza in rassegna la corte costituziona
ha dichiarato infondati i dubbi circa la conformita' agli artt. 3 e
53 della costituzione dell' art. 44 del decreto n. 636 del 1972 sul
contenzioso tributario che pone a carico dei contribuenti l' onere di
riassumere davanti alle nuove commissioni tributarie i ricorsi
pendenti davanti alle vecchie commissioni. secondo l' a. tale
pronuncia desta perplessita' e non esaurisce tutta la problematica in
argomento, fornendo anzi ulteriori spunti per un riesame sotto
prospettive piu' precise. confutando le argomentazioni dei giudici
costituzionali, l' a. esclude che il meccanismo previsto dalla norma
in questione trovi giustificazione nelle esigenze connesse all'
attuazione della riforma: in particolare il trasferimento del potere
d' impulso dall' ufficio alle commissioni non rende congruo l'
addossamento dell' onere a carico del contribuente, che non ha di
regola neppure attualmente detto potere. secondo l' a. la norma in
argomento e' in effetti solo un mezzo per smaltire l' arretrato del
contenzioso facendone gravare iniquamente l' onere sui contribuenti
meno provveduti. la circostanza che nell' ipotesi di appello dell'
ufficio il giudizio in ogni caso debba proseguire, mentre in caso di
appello del contribuente questi debba farsi carico di un onere che,
se non viene assolto, determina la definitivita' della decisione
impugnata, si traduce in una vera e propria disuguaglianza delle
parti nell' attivita' interna processuale. secondo l' a. non appare
neppure sotto alcun profilo giustificabile la violazione del
diritto-costituzionalmente garantito-alla difesa, in quanto l' art.
44 presuppone l' effettiva conoscenza o la doverosa conoscibilita' da
parte del contribuente della pendenza di un determinato processo
davanti alle commissioni in un dato stadio dal quale risulta
coinvolta la posizione del contribuente stesso, mentre nel sistema
del vecchio contenzioso non incombeva a quest' ultimo alcun onere ne'
di conoscenza ne' di attivazione. la norma in argomento viene
pertanto a colpire una situazione di giustificata ignoranza e di
inerzia incolpevole, sanzionandola in modo gravissimo.
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| art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 3 cost.
art. 24 cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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