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144131
IDG821000184
82.10.00184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
glendi cesare
cassazione con rinvio: modi e termini per la riassunzione del processo davanti alla commissione centrale
nota a comm. centr. sez. i 28 aprile 1976 n. 5868
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 389-395
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21719; d2175; d42270
l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui nell' ipotesi di cassazione con rinvio di decisione della commissione centrale il processo va riassunto davanti alla stessa nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della cassazione. osserva che la legge tributaria non detta disposizioni in merito alla prosecuzione del processo dopo la cassazione con rinvio alla commissione centrale. mentre sotto la previgente disciplina del contenzioso tributario il meccanismo di ripresa del processo davanti alle commissioni era completamente sottratto a qualsiasi iniziativa da parte del contribuente ed era esclusa ogni possibilita' di riferimento, sia pure analogico, al regime di cui agli artt. 392 e seguenti del codice di procedura civile, con la riforma tributaria e' stata abolita l' attribuzione ai soli uffici finanziari del potere d' impulso, sostituendovi, come regola generale, un movimento "ex officio" demandato alle segreterie delle commissioni (in cui si introducono talvolta, poco coerentemente, iniziative riservate ad entrambe le parti del processo). illustrato il vigente sistema dei collegamenti dopo le decisioni di rinvio, l' a. condivide la tesi suesposta e condivide altresi' l' assunto secondo cui la determinazione della tempestivita' della riassunzione deve farsi con riferimento alla data di presentazione del ricorso in riassunzione alla segreteria della commissione. secondo l' a. la manifestazione dell' avvenuta riassunzione alla controparte deve avvenire mediante notificazione della copia del ricorso a cura della segreteria della commissione. l' a. non manca peraltro di rilevare storture ed inconvenienti cui da' luogo il sistema della ripresa del processo ad iniziativa di parte davanti al giudice di rinvio.
art. 392 c.p.c. art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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