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| IDG821000185 | |
| 82.10.00185 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| glendi cesare
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| limiti alla chiamata in causa dell' ente impositore da parte dell'
esattore
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| nota a cass. sez. i 8 febbraio 1977 n. 543
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| Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 396-398
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21807; d31362
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| l' a. riferisce che secondo la sentenza della corte di cassazione
annotata la partecipazione dell' amministrazione finanziaria alle
liti promosse dall' esattore che non riguardino esclusivamente la
regolarita' o validita' degli atti esecutivi deve essere provocata
solo quando l' esattore abbia la veste di convenuto rispetto alle
domande proposte contro di lui, in via principale o riconvenzionale.
precisato che la norma relativa alla chiamata in causa dell'
amministrazione finanziaria nelle liti suddette e' diretta a tutelare
la stessa dalle possibili conseguenze pregiudizievoli circa l'
esistenza o consistenza o particolare qualificazione del debito
tributario nell' ambito di processi nei quali e' parte l' esattore,
l' a. osserva che nel caso di specie la corte di cassazione, ritenuta
non fondata la pretesa ammissione del credito fiscale al fallimento,
ha considerato la contestazione del curatore del fallimento come un'
opposizione di terzo, mirante ad escludere dal patrimonio aggredito
la pretesa fiscale senza pregiudicarne l' esistenza e
realizzabilita'. secondo l' a. la limitazione della partecipazione
dell' amministrazione alle liti in argomento potrebbe risultare
opportuna in vista di una revisione del tema in base alla nuova
configurazione assunta con la riforma dal processo tributario.
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| art. 77 d.p.r. 15 maggio 1963 n. 858
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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