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144132
IDG821000185
82.10.00185 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
glendi cesare
limiti alla chiamata in causa dell' ente impositore da parte dell' esattore
nota a cass. sez. i 8 febbraio 1977 n. 543
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 396-398
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21807; d31362
l' a. riferisce che secondo la sentenza della corte di cassazione annotata la partecipazione dell' amministrazione finanziaria alle liti promosse dall' esattore che non riguardino esclusivamente la regolarita' o validita' degli atti esecutivi deve essere provocata solo quando l' esattore abbia la veste di convenuto rispetto alle domande proposte contro di lui, in via principale o riconvenzionale. precisato che la norma relativa alla chiamata in causa dell' amministrazione finanziaria nelle liti suddette e' diretta a tutelare la stessa dalle possibili conseguenze pregiudizievoli circa l' esistenza o consistenza o particolare qualificazione del debito tributario nell' ambito di processi nei quali e' parte l' esattore, l' a. osserva che nel caso di specie la corte di cassazione, ritenuta non fondata la pretesa ammissione del credito fiscale al fallimento, ha considerato la contestazione del curatore del fallimento come un' opposizione di terzo, mirante ad escludere dal patrimonio aggredito la pretesa fiscale senza pregiudicarne l' esistenza e realizzabilita'. secondo l' a. la limitazione della partecipazione dell' amministrazione alle liti in argomento potrebbe risultare opportuna in vista di una revisione del tema in base alla nuova configurazione assunta con la riforma dal processo tributario.
art. 77 d.p.r. 15 maggio 1963 n. 858
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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