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144135
IDG821000188
82.10.00188 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marongiu gianni
nota a ord. cass. 8 ottobre 1976
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 455
d200; d201; d23207; d21822; d2184
l' a. segnala la novita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata, con riferimento all' art. 3 della costituzione, nei confronti dell' art. 65 del decreto n. 203 del 1950 nella parte in cui non dispone, analogamente a quanto previsto dalle norme concernenti il privilegio speciale che assiste il credito dello stato per altre imposte, che il privilegio speciale relativo al credito per l' imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si estingue ove l' azione esecutiva privilegiata non sia esercitata entro un determinato termine, indipendentemente dall' estinzione del credito d' imposta. l' a. osserva che la costituzionalita' della norma in argomento e' stata in passato messa in dubbio sotto il diverso profilo della prospettata violazione dell' art. 23 della costituzione in base alla considerazione che la pretesa del fisco ai sensi dell' art. 65 citato avrebbe potuto essere fatta valere illimitatamente nel tempo. al riguardo la corte costituzionale ebbe a dichiarare l' infondatezza della questione rilevando che la garanzia perdura fino all' estinzione dell' obbligazione e che per quest' ultima, in mancanza (come nel caso dell' imposta straordinaria sul patrimonio) di fissazione legislativa dei termini, devono ritenersi applicabili le norme sulla prescrizione ordinaria.
art. 3 cost. art. 65 d.p.r. 9 maggio 1950 n. 203 art. 23 cost. c. cost. 28 dicembre 1971 n. 210
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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