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| IDG821000188 | |
| 82.10.00188 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| marongiu gianni
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| nota a ord. cass. 8 ottobre 1976
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| Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 3, pt. 2, pag. 455
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| d200; d201; d23207; d21822; d2184
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| l' a. segnala la novita' della questione di legittimita'
costituzionale sollevata, con riferimento all' art. 3 della
costituzione, nei confronti dell' art. 65 del decreto n. 203 del 1950
nella parte in cui non dispone, analogamente a quanto previsto dalle
norme concernenti il privilegio speciale che assiste il credito dello
stato per altre imposte, che il privilegio speciale relativo al
credito per l' imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si
estingue ove l' azione esecutiva privilegiata non sia esercitata
entro un determinato termine, indipendentemente dall' estinzione del
credito d' imposta. l' a. osserva che la costituzionalita' della
norma in argomento e' stata in passato messa in dubbio sotto il
diverso profilo della prospettata violazione dell' art. 23 della
costituzione in base alla considerazione che la pretesa del fisco ai
sensi dell' art. 65 citato avrebbe potuto essere fatta valere
illimitatamente nel tempo. al riguardo la corte costituzionale ebbe a
dichiarare l' infondatezza della questione rilevando che la garanzia
perdura fino all' estinzione dell' obbligazione e che per quest'
ultima, in mancanza (come nel caso dell' imposta straordinaria sul
patrimonio) di fissazione legislativa dei termini, devono ritenersi
applicabili le norme sulla prescrizione ordinaria.
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| art. 3 cost.
art. 65 d.p.r. 9 maggio 1950 n. 203
art. 23 cost.
c. cost. 28 dicembre 1971 n. 210
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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