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144290
IDG800600056
80.06.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
a.c.
nota a pret. roma 12 luglio 1976, n. 5440
Temi rom., an. 25 (1976), fasc. 10-12, pt. 2, pag. 615-616
d713
l' argomento della sentenza annotata e' quello della determinazione dei limiti che si pongono all' esercizio del diritto di sciopero: viene esplicitamente indicato il dovere di non ledere la sicurezza delle persone, in quanto espressione dei principi fondamentali del diritto all' esistenza e dell' incolumita' delle persone. secondo l' a. pero' non deve essere trascurata la possibilita' di estendere la sfera dei limiti al diritto di sciopero, considerando i "doveri inderogabili di solidarieta' economica, politica e sociale" di cui parla l' art. 2 cost., ed in relazione ai quali deve impedirsi qualsiasi attivita' suscettibile di ostacolare lo svolgersi dell' attivita' economica pubblica o privata, ex art. 41 cost.. deve d' altra parte essere ricordato come il predetto articolo consideri tali attivita' se ed in quanto svolgenti fini di utilita' sociale, e che ove questa sostanzialmente manchi, cio' potrebbe consentire di definire legittimo lo sciopero, pur scorrettamente esercitato.
art. 40 cost. art. 2 cost. art. 32 cost. art. 41 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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