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144305
IDG800600176
80.06.00176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
orlandini aldo
storture interpretative che rendono nuovamente incerta una norma di legge che doveva finalmente ritenersi chiarificatrice
nota a cass. sez. lav. 3 giugno 1976, n. 2009
Riv. it. prev. soc., an. 30 (1977), fasc. 6, pag. 1007-1012
d7010; d74412
l' a. non condivide i criteri interpretativi dell' art. 209 del testo unico infortuni n. 1129 del 1965, adottati dalla sentenza annotata, che, esigendo la dimostrazione di una stretta relazione tra l' uomo e la macchina e dando una interpretazione restrittiva alle parole "addetto" e "al servizio", ritiene non applicabile il predetto art. 209 nelle ipotesi in cui l' infortunio si verifichi per motivi di semplice contiguita' o prossimita', ma si dovrebbe limitare a coloro che compiono attivita' necessarie e strumentali rispetto all' uso della macchina. l' a. ritiene pertanto necessario rivedere tali criteri, sia dimostrando che il rishchio al quale viene esposto il lavoratore agricolo quando si usano macchine e' maggiore del normale, e per tale aggravamento e' stato inserito appunto il citato art. 209, sia sostenendo che i termini di "addetto" e "al servizio" non possono interpretarsi in senso stretto, ma intendersi come requisiti generici, intesi soltanto a confermare che le maggiori prestazioni sono dovute ogni qual volta l' infortunio risulti provocato da macchine utilizzate per lavori agricoli.
art. 209 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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