| 144305 | |
| IDG800600176 | |
| 80.06.00176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| orlandini aldo
| |
| storture interpretative che rendono nuovamente incerta una norma di
legge che doveva finalmente ritenersi chiarificatrice
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. lav. 3 giugno 1976, n. 2009
| |
| Riv. it. prev. soc., an. 30 (1977), fasc. 6, pag. 1007-1012
| |
| | |
| d7010; d74412
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. non condivide i criteri interpretativi dell' art. 209 del testo
unico infortuni n. 1129 del 1965, adottati dalla sentenza annotata,
che, esigendo la dimostrazione di una stretta relazione tra l' uomo e
la macchina e dando una interpretazione restrittiva alle parole
"addetto" e "al servizio", ritiene non applicabile il predetto art.
209 nelle ipotesi in cui l' infortunio si verifichi per motivi di
semplice contiguita' o prossimita', ma si dovrebbe limitare a coloro
che compiono attivita' necessarie e strumentali rispetto all' uso
della macchina. l' a. ritiene pertanto necessario rivedere tali
criteri, sia dimostrando che il rishchio al quale viene esposto il
lavoratore agricolo quando si usano macchine e' maggiore del normale,
e per tale aggravamento e' stato inserito appunto il citato art. 209,
sia sostenendo che i termini di "addetto" e "al servizio" non possono
interpretarsi in senso stretto, ma intendersi come requisiti
generici, intesi soltanto a confermare che le maggiori prestazioni
sono dovute ogni qual volta l' infortunio risulti provocato da
macchine utilizzate per lavori agricoli.
| |
| art. 209 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |