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144334
IDG800601471
80.06.01471 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrato dino
ancora sugli apparecchi automatici da svago
nota a pret. padova 23 gennaio 1975
Temi, an. 30 (1975), fasc. 6, pag. 619-622
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d543; d12002; d52013
con la sentenza n. 125 del 1963 la corte costituzionale ha disposto che per gli apparecchi da svago non occorre licenza di pubblica sicurezza, prevedendola invece per gli apparecchi da gioco (implicanti scommessa). nella sentenza annotata, date le caratteristiche di tiro a segno del congegno in esame, esso sembra rientrare tra gli apparecchi da trattenimento, per cui vi e' libera detenzione. l' a. precisa la distinzione fra apparecchi da gioco e apparecchi da svago: il concetto di gioco e' sempre collegato al fatto aleatorio e l' uso del termine "gioco" in questo caso e' errato. in particolare, per il juke box non si puo' non vedere l' assurdita' della affermazione della corte costituzionale secondo la quale un solo juke box trasforma il pubblico esercizio in una sala di audizione, facendo cosi' rientrare il caso dell' unico juke box in uno di quelli nominati dalla legge per i quali occorre la licenza. in tal modo si opererebbe una interpretazione analogica di una norma incriminatrice, per cui nessuna norma penale puo' essere istituita se non per legge, in base al principio "nullum crimen sine lege". se ne conclude che non esiste un precetto penalmente sanzionato relativo all' obbligo della licenza di pubblica sicurezza per gli apparecchi da svago.
art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 666 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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