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| IDG800601471 | |
| 80.06.01471 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferrato dino
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| ancora sugli apparecchi automatici da svago
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| nota a pret. padova 23 gennaio 1975
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| Temi, an. 30 (1975), fasc. 6, pag. 619-622
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d543; d12002; d52013
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| con la sentenza n. 125 del 1963 la corte costituzionale ha disposto
che per gli apparecchi da svago non occorre licenza di pubblica
sicurezza, prevedendola invece per gli apparecchi da gioco
(implicanti scommessa). nella sentenza annotata, date le
caratteristiche di tiro a segno del congegno in esame, esso sembra
rientrare tra gli apparecchi da trattenimento, per cui vi e' libera
detenzione. l' a. precisa la distinzione fra apparecchi da gioco e
apparecchi da svago: il concetto di gioco e' sempre collegato al
fatto aleatorio e l' uso del termine "gioco" in questo caso e'
errato. in particolare, per il juke box non si puo' non vedere l'
assurdita' della affermazione della corte costituzionale secondo la
quale un solo juke box trasforma il pubblico esercizio in una sala di
audizione, facendo cosi' rientrare il caso dell' unico juke box in
uno di quelli nominati dalla legge per i quali occorre la licenza. in
tal modo si opererebbe una interpretazione analogica di una norma
incriminatrice, per cui nessuna norma penale puo' essere istituita se
non per legge, in base al principio "nullum crimen sine lege". se ne
conclude che non esiste un precetto penalmente sanzionato relativo
all' obbligo della licenza di pubblica sicurezza per gli apparecchi
da svago.
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| art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 666 c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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