| l' art. 90 c.p.p. vieta di tornare a giudicare sul gia' giudicato
quando si e' di fronte ad un "medesimo fatto" (principio del ne bis
in idem). la sentenza annotata sancisce la non applicabilita' di
detto principio quando il fatto, anche se unico come entita'
materiale, importa la violazione di piu' disposizioni di legge. l' a.
analizza il termine "medesimo fatto" contenuto nell' art. 90 c.p.p. e
precisa che con esso si comprende il fatto storico, cristallizzato
nella sentenza irrevocabile e il risultato della condotta, senza che
abbia rilevanza il nomen iuris. nel caso in esame i due eventi
diversi, cagionati dalla medesima condotta (la contravvenzione alle
leggi infortunistiche e l' omicidio colposo), si presentano, ai sensi
dell' art. 90 c.p.p., come fatti diversi, in quanto il primo evento
e' giuridico, il secondo materiale. in tal caso e' proprio la
diversita' del fatto che e' di ostacolo alla preclusione del
principio, mentre la diversita' della definizione giuridica, o
"titolo", non ha nessuna rilevanza ai fini della preclusione del
predetto principio.
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