| la sentenza annotata tratta della legittimita' costituzionale, in
tema di adozione speciale, dell' art. 314/26 c.c., nella parte in cui
esso dispone che con l' adozione speciale cessa ogni rapporto tra l'
adottato e la famiglia d' origine, in relazione agli artt. 30 e 31
della costituzione, la' dove si assicura ai genitori di sangue il
"diritto" di mantenere, istruire ed educare la prole. la corte,
pero', e l' a. concorda con essa, ritiene non esistere tale
contraddizione perche' il rapporto di filiazione biologica, che e'
costituzionalmente preso in considerazione, e' "una funzione piu' che
un diritto" dei genitori di provvedere ai figli, con la conseguenza
che la tutela della costituzione si indirizza in modo assolutamente
prevalente solo sui figli, essendo con cio' confermata la piena
legittimita' della normativa prevista dall' art. 314/26 c.c..
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