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144337
IDG800601474
80.06.01474 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marchiano' renato
osservazioni a pret. san remo 17 ottobre 1975
Temi, an. 30 (1975), fasc. 6, pag. 615-618
d1822
in tema di "ius aedificandi" la giurisprudenza della corte di cassazione e' concorde nel ritenere obbligatoria la licenza edilizia, la cui mancanza da' vita al reato di violazione della l. 6 agosto 1967 n. 765. nella sentenza annotata non e' applicabile l' art. 31 della vigente legge urbanistica che fa obbligo di chiedere al sindaco apposita licenza in ogni caso di nuove costruzioni e di ampliamento o modifica di costruzioni preesistenti. difatti nel caso in esame i lavori eseguiti tendevano solo a rinsaldare lo stato di sicurezza della preesistente costruzione e pertanto non si rientra in quelle ipotesi previste dalla predetta legge che comportano l' obbligo di licenza edilizia, per cui non si configura nessun reato di violazione delle vigenti norme urbanistiche.
l. 6 agosto 1967, n. 765
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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