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144351
IDG800601497
80.06.01497 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pitruzzella carlo
sulla nomina del consulente tecnico in grado di appello in seguito alla entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533
nota a cass. sez. lav. 22 ottobre 1975, n. 3476
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 26 (1975), fasc. 4-6, pt. 3, pag. 546-550
d761; d4193; d4157; d42114
l' a. osserva come con la sentenza annotata la suprema corte abbia ribadito il principio che nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, dopo l' entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, la nomina del consulente tecnico in grado di appello non sia piu' obbligatoria, bensi' meramente facoltativa, rientrando nei poteri discrezionali del giudice disporla o meno. per una migliore valutazione delle norme che regolano la materia, l' a. ritiene opportuno effettuare una comparazione tra la normativa abrogata e quella vigente, evidenziandone le diversita'. quindi da una interpretazione organica di tutto il complesso legislativo relativo alla consulenza tecnica nel nuovo rito, l' a. ritiene che possa trarsi la conclusione che il principio enunciato dalla cassazione sia da considerare conforme al dettato legislativo, ma che il giudice di appello, pur non essendo piu' vincolato dal principio dell' obbligatorieta' del rinnovo della consulenza tecnica, deve esercitare tale discrezionalita' tenendo presente, da un lato, i criteri cui e' ispirato il nuovo rito e, dall' altro, i preminenti fini di giustizia che improntano l' istituto del rinnovo della consulenza tecnica in appello.
art. 445 c.p.c. art. 441 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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