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| IDG800601497 | |
| 80.06.01497 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pitruzzella carlo
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| sulla nomina del consulente tecnico in grado di appello in seguito
alla entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533
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| nota a cass. sez. lav. 22 ottobre 1975, n. 3476
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 26 (1975), fasc. 4-6, pt. 3, pag.
546-550
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| d761; d4193; d4157; d42114
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| l' a. osserva come con la sentenza annotata la suprema corte abbia
ribadito il principio che nelle controversie in materia di previdenza
e di assistenza obbligatoria, dopo l' entrata in vigore della legge
n. 533 del 1973, la nomina del consulente tecnico in grado di appello
non sia piu' obbligatoria, bensi' meramente facoltativa, rientrando
nei poteri discrezionali del giudice disporla o meno. per una
migliore valutazione delle norme che regolano la materia, l' a.
ritiene opportuno effettuare una comparazione tra la normativa
abrogata e quella vigente, evidenziandone le diversita'. quindi da
una interpretazione organica di tutto il complesso legislativo
relativo alla consulenza tecnica nel nuovo rito, l' a. ritiene che
possa trarsi la conclusione che il principio enunciato dalla
cassazione sia da considerare conforme al dettato legislativo, ma che
il giudice di appello, pur non essendo piu' vincolato dal principio
dell' obbligatorieta' del rinnovo della consulenza tecnica, deve
esercitare tale discrezionalita' tenendo presente, da un lato, i
criteri cui e' ispirato il nuovo rito e, dall' altro, i preminenti
fini di giustizia che improntano l' istituto del rinnovo della
consulenza tecnica in appello.
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| art. 445 c.p.c.
art. 441 c.p.c.
l. 11 agosto 1973, n. 533
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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