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| IDG820601584 | |
| 82.06.01584 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barile Paolo
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| In ordine alla legittimita' di verbali di assemblea di S.p.A. in cui
non sia compresa, o cui non sia allegata, l' indicazione nominativa
degli intervenuti, peraltro conservata agli atti della societa'
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| Vita not., an. 34 (1982), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 410-416
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312202
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| L' A. si chiede se sia legittima la prassi secondo cui, nella
redazione di un verbale assembleare, il notaio, omessa l' elencazione
analitica dei presenti, verbalizza: "Il Presidente constata e da'
atto che e' presente o regolarmente rappresentato, giusta delega e
separato foglio presenze conservati in atti sociali, l' intero
capitale sociale". Nella sua breve disamina cerca quindi di
accertare: se sia legittimo non indicare analiticamente i soci nel
verbale e se essi possono essere indicati su un foglio presenza a
parte, non allegato al verbale, ma conservato agli atti della
societa'. Ricorda come sulla controversa questione si sia pronunciata
la Cassazione con decisione n. 2263/1970, la quale ha negato la
necessita' della redazione di un verbale analitico, illustrandone
quindi le relative argomentazioni, ma che esiste tuttora una corrente
giurisprudenziale favorevole alla tesi dellac.d. analicita' del
verbale richiamandone le relative decisioni, le queli pero', a suo
parere, non comportano il superamento degli argomenti sulla base dei
quali la Suprema Corte nel 1970 si era espressa a favore della tesi
della sinteticita' del verbale.
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| Cass. 30 ottobre 1970, n. 1725
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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