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| IDG830600122 | |
| 83.06.00122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Punzi Nicolo' Anna Maria
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| Tipicita' delle ipotesi di separazione personale nella legge sul
divorzio e tutela delle parti
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| nota App. Roma sez. I 26 ottobre 1981, n. 1939
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| Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 168-171
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D30127
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| Problema centrale nel giudizio conclusosi con la sentenza annotata e'
la idoneita' della separazione personale tra coniugi, disposta ex
art. 126 c.c. in pendenza di un giudizio di nullita' matrimoniale, a
costituire termine iniziale per la decorrenza del tempo necessario
per lo scioglimento del matrimonio. L' A. osserva come si tratti di
uno dei tipici problemi posti dalla necessita' di raccordare nella
pratica formulazioni legislative molto varie, sorte in tempi diversi
ed anche in un quadro d' insieme ispirato a principi non omogenei.
Non ritiene pero' convincente la decisione della Corte d' Appello
annotata, non tanto per la soluzione concreta affermativa adottata,
che dovendo superare un silenzio legislativo avrebbe avuto sempre un
largo margine di opinabilita', ma piuttosto per il complesso della
motivazione. Rileva infatti che la Corte d' Appello non ha risolto il
problema della tipicita' delle ipotesi di separazione previste dall'
art. 3 n. 2b) della legge n. 898/1970, il quale non prevede la
separazione temporanea in presenza di un giudizio di nullita' tra le
ipotesi di separazione tra coniugi, atte a costituire un presupposto
per azione di divorzio, ne' peraltro ne fa menzione per escluderne la
rilevanza. Infatti nell' art. 3 n. 2b) le ipotesi di separazione
personale appaiono precise e tipiche; pertanto ai fini del divorzio
non e' sufficiente allegare una impossibilita' di convivenza
desumibile ex post, ma la legge richiede un avvenuto accertamento
preventivo con garanzie specifiche.
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| art. 151 c.c.
art. 126 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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