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144453
IDG830600122
83.06.00122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Punzi Nicolo' Anna Maria
Tipicita' delle ipotesi di separazione personale nella legge sul divorzio e tutela delle parti
nota App. Roma sez. I 26 ottobre 1981, n. 1939
Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 168-171
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30127
Problema centrale nel giudizio conclusosi con la sentenza annotata e' la idoneita' della separazione personale tra coniugi, disposta ex art. 126 c.c. in pendenza di un giudizio di nullita' matrimoniale, a costituire termine iniziale per la decorrenza del tempo necessario per lo scioglimento del matrimonio. L' A. osserva come si tratti di uno dei tipici problemi posti dalla necessita' di raccordare nella pratica formulazioni legislative molto varie, sorte in tempi diversi ed anche in un quadro d' insieme ispirato a principi non omogenei. Non ritiene pero' convincente la decisione della Corte d' Appello annotata, non tanto per la soluzione concreta affermativa adottata, che dovendo superare un silenzio legislativo avrebbe avuto sempre un largo margine di opinabilita', ma piuttosto per il complesso della motivazione. Rileva infatti che la Corte d' Appello non ha risolto il problema della tipicita' delle ipotesi di separazione previste dall' art. 3 n. 2b) della legge n. 898/1970, il quale non prevede la separazione temporanea in presenza di un giudizio di nullita' tra le ipotesi di separazione tra coniugi, atte a costituire un presupposto per azione di divorzio, ne' peraltro ne fa menzione per escluderne la rilevanza. Infatti nell' art. 3 n. 2b) le ipotesi di separazione personale appaiono precise e tipiche; pertanto ai fini del divorzio non e' sufficiente allegare una impossibilita' di convivenza desumibile ex post, ma la legge richiede un avvenuto accertamento preventivo con garanzie specifiche.
art. 151 c.c. art. 126 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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