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144456
IDG830600125
83.06.00125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlando Pietro Romano
In tema di immunita' giurisdizionale delle organizzazioni internazionali
nota a Trib. Roma sez. lav. 17 settembre 1981, n. 7289
Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 231-236
D40217; D834
L' A. rileva come la sentenza annotata offra lo spunto per alcune osservazioni e per fissare le linee fondamentali da cui non sembra opportuno discostarsi nell' analisi e nella interpretazione della problematica in esame. Nello svolgimento del tema il leit-motiv e' costituito dalla personalita' giuridica dell' Ente internazionale", la quale viene assunta dall' A. come punto di partenza e, nel contempo, come punto di arrivo della trattazione. In primo luogo osserva che gli Enti internazionali, i quali secondo l' opinione conforme della prevalente dottrina sono muniti di soggettivita' internazionale, sono titolari, sulla base dei rapporti fra loro intercorrenti, non solo del diritto di delegazione attiva e passiva, ma altresi' del potere di concludere accordi con Stati o con Enti internazionali, nonche' della immunita' dalla giurisdizione degli Stati membri, da considerarsi un vero e proprio diritto soggettivo. Tale diritto, rilevante soprattutto in materia di giurisdizione civile, e' riconosciuto, pur in difetto di norme convenzionali, dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla dottrina a tutte le unioni istituzionali di Stati, bene inteso quando si tratti di controversie relative alle loro funzioni essenziali e, in particolare, per i rapporti di impiego che ad esse fanno capo. Osserva infine che, secondo la dottrina prevalente, i soggetti internazionali comprendono, oltre gli Stati (che costituiscono la categoria dei soggetti di base della comunita' internazionale), le unioni istituzionali di Stati, denominate piu' comunemente enti o organizzazioni internazionali, che sono caratterizzate dalla circostanza di possedere una propria struttura istituzionale, il che non solo implica "permanence et volonte' propre", ma anche l' esistenza di un corpo sociale a se' stante ed autonomamente formato, che si esprime giuridicamente in termini di unita' ed individualita', cioe' un ente-soggetto munito di personalita' di diritto internazionale, che sara' posseduta in base alla effettivita', cioe' in base alla realta' dei fatti, al concreto svolgimento della sua vita, delle sue attivita', e dei suoi rapporti giuridici.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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