| L' A. rileva come la sentenza annotata offra lo spunto per alcune
osservazioni e per fissare le linee fondamentali da cui non sembra
opportuno discostarsi nell' analisi e nella interpretazione della
problematica in esame. Nello svolgimento del tema il leit-motiv e'
costituito dalla personalita' giuridica dell' Ente internazionale",
la quale viene assunta dall' A. come punto di partenza e, nel
contempo, come punto di arrivo della trattazione. In primo luogo
osserva che gli Enti internazionali, i quali secondo l' opinione
conforme della prevalente dottrina sono muniti di soggettivita'
internazionale, sono titolari, sulla base dei rapporti fra loro
intercorrenti, non solo del diritto di delegazione attiva e passiva,
ma altresi' del potere di concludere accordi con Stati o con Enti
internazionali, nonche' della immunita' dalla giurisdizione degli
Stati membri, da considerarsi un vero e proprio diritto soggettivo.
Tale diritto, rilevante soprattutto in materia di giurisdizione
civile, e' riconosciuto, pur in difetto di norme convenzionali, dalla
prassi, dalla giurisprudenza e dalla dottrina a tutte le unioni
istituzionali di Stati, bene inteso quando si tratti di controversie
relative alle loro funzioni essenziali e, in particolare, per i
rapporti di impiego che ad esse fanno capo. Osserva infine che,
secondo la dottrina prevalente, i soggetti internazionali
comprendono, oltre gli Stati (che costituiscono la categoria dei
soggetti di base della comunita' internazionale), le unioni
istituzionali di Stati, denominate piu' comunemente enti o
organizzazioni internazionali, che sono caratterizzate dalla
circostanza di possedere una propria struttura istituzionale, il che
non solo implica "permanence et volonte' propre", ma anche l'
esistenza di un corpo sociale a se' stante ed autonomamente formato,
che si esprime giuridicamente in termini di unita' ed individualita',
cioe' un ente-soggetto munito di personalita' di diritto
internazionale, che sara' posseduta in base alla effettivita', cioe'
in base alla realta' dei fatti, al concreto svolgimento della sua
vita, delle sue attivita', e dei suoi rapporti giuridici.
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