| L' A. pone in evidenza il trattamento giuridico differenziato, posto
in essere dalla legge n. 392/1978, per quanto concerne gli immobili
locati ad uso diverso dell' abitazione, in materia di prelazione.
Infatti mentre l' art. 41, comma 2, esclude il diritto di prelazione
e di riscatto relativamente ai suddetti immobili per i contratti
stipulati dopo l' entrata in vigore della legge sull' equo canone,
invece dall' art. 73, che detta norme transitorie relative ai
contratti analoghi "in corso", si evince che tale prelazione sarebbe
riconosciuta nel regime transitorio anche per le locazioni di studi
professionali. Richiama quindi le contrastanti decisioni
giurisprudenziali in materia, soffermandosi in particolare sull'
ordinanza n. 136 emessa dalla Corte Costituzionale alle date 7-14
luglio 1982, con la quale e' stata dichiarata rilevante e non
manifestamente infondata la questione, sollevata da ordinanze dei
Tribunali di Bassano del Grappa e di Lecce, di legittimita'
costituzionale degli artt. 38-39-40 e 41, coma 2, della legge 392
nella parte in cui conferiscono il diritto di prelazione ai locatari
di immobili urbani esercenti attivita' industriali, commerciali ed
artigianali in riferimento all' art. 3 della Costituzione.
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