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| IDG830600136 | |
| 83.06.00136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Fazio Emanuele
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| Profili costituzionali in materia di legislazione telefonica
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| Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 1-2, pt. 6, pag. 413-417
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18130
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| L' A. prende in esame l' ordinanza collegiale 2 giugno 1981 della
seconda sezione civile del Tribunale di Roma, che ha sollevato la
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 89 r.d. 19 luglio
1941 n. 1198 per contrasto con l' art. 3 Cost., disposizione ritenuta
sindacabile costituzionalmente nel punto in cui stabilisce che l'
abbonato, il quale abbia patito l' interruzione del servizio
telefonico, ha diritto solamente ad una ripetizione, calcolata in
varia misura, di somma rapportata al canone. Osserva l' A. che la
questione di legittimita' costituzionale di norme del r.d. n.
1198/1941 non e' nuova, essendo gia' stata esaminata dalla Corte
Costituzionale nel 1969 in relazione all' art. 165: in quell'
occasione la Corte ebbe a dichiarare l' inammissibilita' dell'
eccezione rilevando che il decreto in questione , che ha ad oggetto
l' approvazione del regolamento di esecuzione della legge postale e
delle telecomunicazioni, non ha forza di legge. Ritiene quindi che
anche questa seconda eccezione di incostituzionalita' dara' luogo ad
una decisione di rito, stante la natura chiaramente regolamentare
attribuibile alle norme contenute nel decreto n. 1198.
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| Trib. Roma sez. II civ. 2 giugno 1981
C. Cost. 9 aprile 1969, n. 72
art. 89 r.d. 19 luglio 1941, n. 1198
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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