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144464
IDG830600136
83.06.00136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Fazio Emanuele
Profili costituzionali in materia di legislazione telefonica
Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 1-2, pt. 6, pag. 413-417
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18130
L' A. prende in esame l' ordinanza collegiale 2 giugno 1981 della seconda sezione civile del Tribunale di Roma, che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 89 r.d. 19 luglio 1941 n. 1198 per contrasto con l' art. 3 Cost., disposizione ritenuta sindacabile costituzionalmente nel punto in cui stabilisce che l' abbonato, il quale abbia patito l' interruzione del servizio telefonico, ha diritto solamente ad una ripetizione, calcolata in varia misura, di somma rapportata al canone. Osserva l' A. che la questione di legittimita' costituzionale di norme del r.d. n. 1198/1941 non e' nuova, essendo gia' stata esaminata dalla Corte Costituzionale nel 1969 in relazione all' art. 165: in quell' occasione la Corte ebbe a dichiarare l' inammissibilita' dell' eccezione rilevando che il decreto in questione , che ha ad oggetto l' approvazione del regolamento di esecuzione della legge postale e delle telecomunicazioni, non ha forza di legge. Ritiene quindi che anche questa seconda eccezione di incostituzionalita' dara' luogo ad una decisione di rito, stante la natura chiaramente regolamentare attribuibile alle norme contenute nel decreto n. 1198.
Trib. Roma sez. II civ. 2 giugno 1981 C. Cost. 9 aprile 1969, n. 72 art. 89 r.d. 19 luglio 1941, n. 1198
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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