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144466
IDG830600138
83.06.00138 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
I poteri discrezionali del giudice delegato nella vendita dell' azienda nel fallimento
Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 1-2, pt. 6, pag. 427-435
D31351; D31160
L' A. esamina la seguente fattispecie in connessione con la vendita di azienda nel fallimento: in sede di liquidazione dell' attivo fallimentare il giudice delegato dispone che l' azienda venga alienata come unum, considerando che il complesso di macchine ed arredi, ed i brevetti per marchio d' impresa debitamente registrati, danno al bene dei valori aggiuntivi che altrimenti andrebbero dispersi. Nel corso della procedura di vendita l' azienda viene aggiudicata ad un prezzo, ma un concorrente dopo l' aggiudicazione presenta offerta in aumento depositando una cauzione: il decreto di trasferimento non e' stato ancora emesso ed il giudice delegato sospende la vendita disponendosi ad indire una nuova gara; l' aggiudicatario, pero', propone reclamo al collegio contro l' ordinanza di sospensione. L' A. indica quindi le possibili questioni che in questa fase possono porsi, esaminando in particolare: a) se l' azienda sia assimilabile all' immobile ai fini dell' applicazione delle norme della procedura civile (art. 501 e seguenti c.p.c.) richiamate dall' art. 105 l. fall.; b) se il giudice delegato possa sospendere la vendita, ovverosia non emettere il decreto di trasferimento previsto dopo l' aggiudicazione; c) se, infine, considerando l' azienda un bene mobile, il potere di sospensione previsto per gli immobili dall' art. 108, comma 3, l. fall. sia estensibile per analogia.
art. 105 l. fall. art. 108 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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