| L' A. esamina la seguente fattispecie in connessione con la vendita
di azienda nel fallimento: in sede di liquidazione dell' attivo
fallimentare il giudice delegato dispone che l' azienda venga
alienata come unum, considerando che il complesso di macchine ed
arredi, ed i brevetti per marchio d' impresa debitamente registrati,
danno al bene dei valori aggiuntivi che altrimenti andrebbero
dispersi. Nel corso della procedura di vendita l' azienda viene
aggiudicata ad un prezzo, ma un concorrente dopo l' aggiudicazione
presenta offerta in aumento depositando una cauzione: il decreto di
trasferimento non e' stato ancora emesso ed il giudice delegato
sospende la vendita disponendosi ad indire una nuova gara; l'
aggiudicatario, pero', propone reclamo al collegio contro l'
ordinanza di sospensione. L' A. indica quindi le possibili questioni
che in questa fase possono porsi, esaminando in particolare: a) se l'
azienda sia assimilabile all' immobile ai fini dell' applicazione
delle norme della procedura civile (art. 501 e seguenti c.p.c.)
richiamate dall' art. 105 l. fall.; b) se il giudice delegato possa
sospendere la vendita, ovverosia non emettere il decreto di
trasferimento previsto dopo l' aggiudicazione; c) se, infine,
considerando l' azienda un bene mobile, il potere di sospensione
previsto per gli immobili dall' art. 108, comma 3, l. fall. sia
estensibile per analogia.
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