| L' A. si propone di svolgere alcune considerazioni generali sui
complessi rapporti tra Comunita' Europea, soggetti ad essa interni e
Comunita' diverse dallo Stato. Premessi brevi cenni sulla capacita'
internazionale degli Stati ed evidenziati gli elementi
differenziatori della capacita' tra ordinamenti internazionali ed
ordinamenti ultranazionali, l' A. ricorda come gli organi delle tre
Comunita' Europee (CEE, CECA, EURATOM) abbiano competenza ad emettere
tanto atti normativi generali ed astratti, quali sono i regolamenti e
le direttive, rivolti agli Stati membri, quanto provvedimenti
concreti, quali le decisioni, riferentisi ad uno o piu' soggetti
determinanti, ed anche pareri e raccomandazioni non vincolanti. I
regolamenti comunitari, diversamente dalle direttive che richiedono
norme interne di attuazione da parte degli Stati membri (essendo
vincolanti solo per il risultato, lasciando libera scelta dei mezzi),
sono atti normativi a portata generale, obbligatori in tutti i loro
elementi, direttamente applicabili in ciascun Stato. L' A. ricorda la
nota vicenda costituzionale in proposito, conclusasi con le sentenze
della Corte Costituzionale n. 183/1973 e n. 232/1975. Dedica quindi
l' ultima parte del suo scritto all' esame della posizione delle
Regioni Italiane rispetto alla CEE: osserva che la normativa CEE non
contiene una regola per cui negli ambiti da essa contemplati l' unico
ente legittimo ad agire sia lo Stato; infatti le disposizioni
comunitarie attribuiscono una specifica rilevanza alla disciplina
interna delle competenze e quindi, se quest' ultima fa rientrare le
disposizioni comunitarie tra i poteri delle Regioni, non vi sono
difficolta' a che siano le Regioni a darsi carico delle attivita' cui
hanno riguardo le disposizioni comunitarie.
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