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144475
IDG830600579
83.06.00579 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Baldi Giuseppe
Revocatoria fallimentare del mandato di assistenza legale in due singolari sentenze di merito
Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 3-4, pt. 6, pag. 792-794
D313330
L' A. critica una decisione dei giudici emiliani (Corte di Appello di Bologna che ha confermato una precedente decisione del Tribunale di Reggio Emilia, di cui peraltro non vengono citati in rassegna i relativi dati) con la quale e' stato negato ad un avvocato, il diritto di insinuare il proprio credito professionale derivante da attivita' prestate in favore dell' imprenditore poi fallito, in quanto e' stata decretata per il mandato, a suo tempo conferito al legale, la revocatoria prevista dall' art. 67 l. fall.. Con la singolare decisione la Corte ha infatti statuito, in applicazone del citato art. 67, comma 2, che il mandato conferito nell' anno precedente la dichiarazione di fallimento ad un professionista, qualora questi sia a conoscenza dello stato di devozione in cui versa il proprio assistito, possa essere revocato. L' A. illustra quindi i motivi del suo dissenso, restando in attesa di una pronuncia della Suprema Corte nel caso in cui il collega incappato nella decisione in argomento l' abbia impugnata in Cassazione.
art. 67 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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