| L' A. critica una decisione dei giudici emiliani (Corte di Appello di
Bologna che ha confermato una precedente decisione del Tribunale di
Reggio Emilia, di cui peraltro non vengono citati in rassegna i
relativi dati) con la quale e' stato negato ad un avvocato, il
diritto di insinuare il proprio credito professionale derivante da
attivita' prestate in favore dell' imprenditore poi fallito, in
quanto e' stata decretata per il mandato, a suo tempo conferito al
legale, la revocatoria prevista dall' art. 67 l. fall.. Con la
singolare decisione la Corte ha infatti statuito, in applicazone del
citato art. 67, comma 2, che il mandato conferito nell' anno
precedente la dichiarazione di fallimento ad un professionista,
qualora questi sia a conoscenza dello stato di devozione in cui versa
il proprio assistito, possa essere revocato. L' A. illustra quindi i
motivi del suo dissenso, restando in attesa di una pronuncia della
Suprema Corte nel caso in cui il collega incappato nella decisione in
argomento l' abbia impugnata in Cassazione.
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