| Rilevato come la Corte di Giustizia della Comunita' Europea abbia
dovuto confrontarsi anche in campo tributario con le realta'
normative statali, svolgendo un compito reso tanto piu' delicato dal
fatto che il settore fiscale tocca gli interessi non solo politici,
ma anche economici e finanziari degli stati membri, l' A., inquadrata
preventivamente la funzione del Supremo Collegio comunitario nella
sua concreta realta' operativa (profilo istituzionale e funzionale
della Corte, modalita' di azione, procedure di cui agli artt. 177 e
169 del Trattato CEE, natura delle sentenze della Corte), si sofferma
in particolare sull' operato della Corte in materia di ripetizione di
indebito fiscale. Dalle piu' recenti pronunzie della Corte in tale
materia sono desumibili alcuni importanti principi di diritto
tributario comunitario. Il primo principio attiene alla riconosciuta
competenza giurisdizionale dei giudici nazionali a garantire i
diritti dei cittadini, quali sono quelli derivanti dall' efficacia
diretta del divieto di istituire tributi d' effetto equivalente ai
dazi doganali da parte degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti.
Un altro principio e' quello che attiene alla constatata potesta' di
contribuenti comunitari (derivante dalla diretta efficacia dell' art.
13 del Trattato CEE negli ordinamenti degli Stati membri) di proporre
ricorso davanti alle rispettive amministrazioni finanziarie al fine
di ottenere il rimborso dei tributi non dovuti, ma egualmente
percetti. Un altro principio altrettanto importante stabilito dalla
Corte e' quello della retroattivita' assegnata alla statuizione
stessa del collegio, per cui il contribuente puo' far valere la sua
pretesa anche relativamente alle imposte esatte anteriormente alla
qualifica loro attribuita di effetto equivalente ai dazi doganali,
quale e' stata riconosciuta dalla stessa Corte. In conseguenza della
statuizione di tale principio ogni volta che la Corte di giustizia
qualifichera' come di effetto equivalente determinati tributi, le
amministrazioni finanziarie dei singoli Stati saranno tenute verso i
contribuenti, previa formale richiesta, alla restituzione di quanto
indebitamente percepito fino a quel momento. Un ulteriore principio
fissato dalla Corte riguarda la possibilita' per i giudici nazionali
di tener conto, conformemente al diritto nazionale, dell'
eventualita' che tributi indebitamente pagati vengano incorporati nei
prezzi fissati dalle imprese e quindi trasferiti sugli acquirenti,
con conseguente diniego del rimborso all' impresa che, assoggettata
indebitamente al tributo, lo abbia inglobato nel prezzo.
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