Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144478
IDG821000414
82.10.00414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carli Carlo Cesare
Politica fiscale nella comunita' europea: la Corte di Giustizia della comunita' europea ed il diritto tributario comunitario
Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 6, pag. 1561-1588
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D25; D87008; D87009; D87110
Rilevato come la Corte di Giustizia della Comunita' Europea abbia dovuto confrontarsi anche in campo tributario con le realta' normative statali, svolgendo un compito reso tanto piu' delicato dal fatto che il settore fiscale tocca gli interessi non solo politici, ma anche economici e finanziari degli stati membri, l' A., inquadrata preventivamente la funzione del Supremo Collegio comunitario nella sua concreta realta' operativa (profilo istituzionale e funzionale della Corte, modalita' di azione, procedure di cui agli artt. 177 e 169 del Trattato CEE, natura delle sentenze della Corte), si sofferma in particolare sull' operato della Corte in materia di ripetizione di indebito fiscale. Dalle piu' recenti pronunzie della Corte in tale materia sono desumibili alcuni importanti principi di diritto tributario comunitario. Il primo principio attiene alla riconosciuta competenza giurisdizionale dei giudici nazionali a garantire i diritti dei cittadini, quali sono quelli derivanti dall' efficacia diretta del divieto di istituire tributi d' effetto equivalente ai dazi doganali da parte degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti. Un altro principio e' quello che attiene alla constatata potesta' di contribuenti comunitari (derivante dalla diretta efficacia dell' art. 13 del Trattato CEE negli ordinamenti degli Stati membri) di proporre ricorso davanti alle rispettive amministrazioni finanziarie al fine di ottenere il rimborso dei tributi non dovuti, ma egualmente percetti. Un altro principio altrettanto importante stabilito dalla Corte e' quello della retroattivita' assegnata alla statuizione stessa del collegio, per cui il contribuente puo' far valere la sua pretesa anche relativamente alle imposte esatte anteriormente alla qualifica loro attribuita di effetto equivalente ai dazi doganali, quale e' stata riconosciuta dalla stessa Corte. In conseguenza della statuizione di tale principio ogni volta che la Corte di giustizia qualifichera' come di effetto equivalente determinati tributi, le amministrazioni finanziarie dei singoli Stati saranno tenute verso i contribuenti, previa formale richiesta, alla restituzione di quanto indebitamente percepito fino a quel momento. Un ulteriore principio fissato dalla Corte riguarda la possibilita' per i giudici nazionali di tener conto, conformemente al diritto nazionale, dell' eventualita' che tributi indebitamente pagati vengano incorporati nei prezzi fissati dalle imprese e quindi trasferiti sugli acquirenti, con conseguente diniego del rimborso all' impresa che, assoggettata indebitamente al tributo, lo abbia inglobato nel prezzo.
art. 13 Tr. CEE art. 177 Tr. CEE art. 169 Tr. CEE art. 164 Tr. CEE art. 192 Tr. CEE CGCE 27 marzo 1980 (causa 61/79) CGCE 10 luglio 1980 (causa 811/79) CGCE 10 luglio 1980 (causa 826/79)
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati