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| IDG821000419 | |
| 82.10.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Casertano Antonio
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| Accertamento tributario: prove acquisite irritualmente
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| Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 11, pag. 2653-2659
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2154; D230; D23156; D4150
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| L' A. rileva come sia stato piu' volte dichiarato esplicitamente a
livello di organi parlamentari e governativi, nonche'
giurisdizionali, che le prove documentali acquisite irritualmente non
sono utilizzabili ai fini fiscali, in quanto nell' acquisizione dei
mezzi di prova in sede di accertamento dell' imposta va strettamente
osservato il principio di legalita' che informa tutte le fasi del
procedimento tributario e che, in tema di raccolta di prove, si
traduce nella possibilita' per il contribuente di conoscere gli
strumenti utilizzabili dagli uffici per provare gli illeciti e di
vedere garantiti i diritti fondamentali costituzionalmente sanciti.
La tematica (e relativa problematica) dell' inefficacia probatoria
del materiale illegittimamente acquisito ha trovato attenta e
sensibile sia la piu' autorevole dottrina sia la giurisprudenza
tributaria, che ne hanno esaminato i vari aspetti sia nel campo dell'
imposizione diretta sia ai fini dell' IVA. Sulla scorta delle
posizioni dottrinali e giurisprudenziali passate in rassegna e sulla
bse delle personali convinzioni, l' A. conclude riaffermando la
necessita' del rispetto del principio di legalita' in tema di
attivita' istruttoria dell' Amministrazione finanziaria e la
conseguente inefficacia delle prove raccolte in contrasto con i
divieti di legge o al di fuori dei casi previsti.
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| art. 52 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 33 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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