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| IDG821000421 | |
| 82.10.00421 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bortoluzzi Giorgio
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| Ricorsi contro il ruolo, l' avviso di mora e gli atti esecutivi
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| Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 8-9, pag. 519-524
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| D21806; D21807; D2171; D2183; D2172; D15310
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| Ricordato il contenuto dell' art. 39 del decreto sulla riscossione
relativo al ricorso avverso l' iscrizione a ruolo, l' A. precisa che
il ricorso contro l' ingiunzione od il ruolo e' ammesso solo se tali
atti non sono stati preceduti dalla notifica dell' avviso di
accertamento o del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie
ovvero per vizi loro propri. Il contribuente interessato al ricorso
alla commissione di I grado presenta istanza all' Intendenza di
Finanza (allegando copia del ricorso) chiedendo che in attesa della
decisione venga sospesa la riscossione dell' imposte contestata.
Precisata la debenza degli interessi a favore dell' Erario o del
contribuente rispettivamente nei casi di ricorso respinto od accolto,
l' A. espone la disciplina del ricorso contro l' avviso di mora e gli
atti esecutivi, osservando che all' autorita' amministrativa puo'
rivolgersi non solo il contribuente, ma chiunque sia coobbligato al
pagamento dell' imposta e che la speciale competenza dell' Intendente
nell' esame del merito del ricorso e' diretta a garantire contro
eventuali abusi od irregolarita' od errate interpretazioni delle
leggi che possano verificarsi nella procedura esattoriale. Il
provvedimento intendentizio ha carattere amministrativo e definitivo.
Contro il provvedimento intendentizio di annullamento dell'
esecuzione l' esattore puo' ricorrere per motivi di legittimita' al
Consiglio di Stato: l' A. basa tale legittimazione sulla
considerazione che l' esattore, quale gestore del servizio pubblico
della riscossione dei tributi in forza del negozio di riscossione,
non e' un organo in senso proprio, ne' un dipendente ne' un
rappresentante dello Stato. In materia di riscossione esattoriale la
giurisdizione del giudice ordinario e' limitata alla facolta' del
pretore di sospendere gli atti esecutivi nel caso di opposizione del
terzo ed alla cognizione della domanda di risarcimento di danni
contro l' esattore dopo il compimento dell' esecuzione.
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| art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 615 c.p.c.
art. 616 c.p.c.
art. 617 c.p.c.
art. 618 c.p.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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