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144489
IDG831000011
83.10.00011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. II grado Palermo 4 giugno 1981
Giur. it., s. 7, an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 3, pag. 3-4
D2171; D2175; D21722; D4205
Commentando la decisione con cui una commissione tributaria di merito ha escluso l' applicabilita' nel procedimento davanti alle commissioni tributarie del termine annuale previsto dal codice di procedura civile per la proposizione delle impugnazioni, l' A. ricorda che l' orientamento della Corte di Cassazione e' nel senso contrario per quanto riguarda il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione centrale. La diversita' delle ipotesi va riportata alla circostanza che nel processo tributario la decorrenza dei termini per l' impugnazione e' affidata non all' iniziativa delle parti (come nel processo civile), ma alle notificazioni e comunicazioni delle segreterie.
art. 327 c.p.c. art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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