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144491
IDG831000014
83.10.00014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. II grado Modena 4 giugno 1982
Giur. it., s. 7, an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 3, pag. 15-16
D23158; D21901; D21940
Rilevato che la "penale" applicabile alle aziende di credito per il ritardato versamento all' erario dell' IVA al cui pagamento siano state delegate non e' espressamente qualificata dal legislatore, l' A. lascia intendere (senza manifestarlo a chiare lettere) il proprio consenso per la tesi giurisprudenziale che nega all' istituto natura risarcitoria, ritenendo la misura sproporzionata rispetto al danno. L' assimilazione alla pena pecuniaria comporta l' estinguibilita' dell' obbligazione mediante pagamento del sesto del massimo della pena.
art. 15 l. 7 gennaio 1929 n. 4 art. 12 l. 12 novembre 1976 n. 751
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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