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| IDG831000015 | |
| 83.10.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Orsogna Francesco Paolo
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| Cessione di azienda e imposta di registro
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| Giust. trib., an. 104 (1982), fasc. 1, pag. 1-4
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| D23150; D23100; D31160
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| Premesse che le cessioni di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell' impresa, sono esclusi dal campo di
applicazione dell' IVA, l' A. rileva la frequente insorgenza di
diatribe al riguardo tra fisco e contribuente sia per la scarsa
chiarezza normativa sia per l' interesse dell' impenditore a far
rientrare il negozio (scindendo le varie componenti dell' azienda) al
fine di recuperare l' imposta. Al riguardo il concorde orientamento
del Ministero delle finanze e delle commissioni tributarie ritiene
che ai fini della qualificazione del negozio quale cessione di
azienda ovvero di singoli beni mobili ed immobili non funzionalmente
collegati sia necessario stabilire se esiste o meno un' organizzazone
di beni ricondotti ad unita' dalla comune destinazione economica per
realizzare la finalita' produttiva dell' imprenditore. Si ha cessione
di azienda nel caso di trasferimento di un insieme omogeneo di beni
destinato all' esercizio di un' attivita' imprenditoriale, cioe' di
un patrimonio "composito". La cessione di un complesso aziendale
completamente inattivo, bisognoso di opere di riattivazione e
rinnovamento degli impienti produttivi, va considerata compravendita
di azienda.
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| art. 2 comma 3 lett. B d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 2555 c.c.
Comm. I grado Lanciano 24 settembre 1981 n. 51
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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