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| IDG831000016 | |
| 83.10.00016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Orsogna Francesco Paolo
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| Brevi note sulle modifiche agli artt. 17 e 22 del contenzioso
tributario
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| Giust. trib., an. 104 (1982), fasc. 2, pag. 89-92
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2175
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| Premesso che l' esigenza di modificare il decreto n. 636 del 1972 sul
contenzioso tributario (avvertita da tempo dagli operatori del
diritto, dall' amministrazione finanziaria e dagli stessi
contribuenti) nasceva soprattutto dal fatto che alcune norme non
ponevano sullo stesso piano il ricorrente ed il fisco di fronte al
giudice e che in particolare oggetto di critiche in tal senso era
stato il testo originario dell' art. 17 che sanzionava con l'
improcedibilita' la mancata allegazione al ricorso della copia in
carta libera, l' A. osserva che la nuova formulazione della norma
(introdotta con decreto n. 739 del 1981), imponendo al ricorrente la
contemporanea consegna o spedizione dell' originale del ricorso alla
segreteria della commissione tributaria e della copia all' ufficio
tributario, ha posto il problema se in mancanza della consegna o
spedizione all' ufficio si instauri ugualmente il contraddittorio
ovvero l' atto dell' amministrazione divenga definitivo per mancanza
di opposizione ritualmente proposta. Secondo l' A. dalla sistematica
della normativa in argomento si desume che la mancata proposizione
del secondo originale del ricorso costituisce carenza di
contraddittorio nei confronti dell' ufficio, legittimato pertanto a
provvedere al recupero dei tributi dovuti con azione esecutiva o
mediante iscrizione a ruolo. Con la nuova formulazione dell' art. 17
il legislatore ha raggiunto lo scopo della sollecita definizione
delle controversie e dell' eliminazione di ogni azione dilatoria per
quanto riguarda il processo di primo grado; il procedimento di
appello resta invece sostanzialmente immutato, consentendo ai
contribuenti smaliziati di ritardare in tale fase l' "iter" del
contenzioso.
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| art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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