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| IDG831000017 | |
| 83.10.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bortoluzzi Giorgio
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| Riscossione. Spese di esecuzione. Corretta applicazione. Ricorsi
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| Giust. trib., an. 104 (1982), fasc. 3, pag. 183-188
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| D21806; D21807
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| Ricordato che la riscossione puo' essere imputata ai diritti ed alle
spese maturati a favore dell' esattore solo dopo la completa
estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita' di
mora e che il compenso si calcola prendendo a base il complessivo
debito d' imposta che ha determinato l' esecuzione, l' A. precisa in
quali casi sorge l diritto dell' esattore a percepire il compenso in
misura semplice od in misura doppia. Tale compenso compete una sola
volta all' esattore anche nel caso in cui per lo stesso debito abbia
dovuto sperimentare sia la procedura mobiliare sia quella immobiliare
e deve riferirsi solo al carico d' imposta scaduto. Dissentendo da
tesi correnti, l' A. sostiene che nel caso di pignoramenti di fitti o
pigioni e di crediti verso terzi l' esattore percepisce i compensi
previsti per gli atti esecutivi dalla legge sulla riscossione (e non
i diritti stabiliti dalla tariffa civile) e che e' contrario alla
logica ed alla legge ritenere che il compenso competa anche nel caso
di esecuzioni infruttuose (per mancanza di mobili pignorabili o per
irreperibilita' del contribuente). L' A. esamina infine alcune
fattispecie che, comportando l' incameramento da parte dell' esattore
di somme sottratte al soddisfacimento del credito erariale, integrano
gli estremi del reato di peculato ed accenna ai ricorsi esperibili
dagli interessati nei casi di comportamenti degli esattori non
conformi alle disposizioni legislative.
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| art. 31 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
d.m. 6 novembre 1954
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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