Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144494
IDG831000017
83.10.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bortoluzzi Giorgio
Riscossione. Spese di esecuzione. Corretta applicazione. Ricorsi
Giust. trib., an. 104 (1982), fasc. 3, pag. 183-188
D21806; D21807
Ricordato che la riscossione puo' essere imputata ai diritti ed alle spese maturati a favore dell' esattore solo dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita' di mora e che il compenso si calcola prendendo a base il complessivo debito d' imposta che ha determinato l' esecuzione, l' A. precisa in quali casi sorge l diritto dell' esattore a percepire il compenso in misura semplice od in misura doppia. Tale compenso compete una sola volta all' esattore anche nel caso in cui per lo stesso debito abbia dovuto sperimentare sia la procedura mobiliare sia quella immobiliare e deve riferirsi solo al carico d' imposta scaduto. Dissentendo da tesi correnti, l' A. sostiene che nel caso di pignoramenti di fitti o pigioni e di crediti verso terzi l' esattore percepisce i compensi previsti per gli atti esecutivi dalla legge sulla riscossione (e non i diritti stabiliti dalla tariffa civile) e che e' contrario alla logica ed alla legge ritenere che il compenso competa anche nel caso di esecuzioni infruttuose (per mancanza di mobili pignorabili o per irreperibilita' del contribuente). L' A. esamina infine alcune fattispecie che, comportando l' incameramento da parte dell' esattore di somme sottratte al soddisfacimento del credito erariale, integrano gli estremi del reato di peculato ed accenna ai ricorsi esperibili dagli interessati nei casi di comportamenti degli esattori non conformi alle disposizioni legislative.
art. 31 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 d.m. 6 novembre 1954
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati