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144496
IDG831000019
83.10.00019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Basetti Sani Pietro
Nota a Pret. Firenze 26 gennaio 1982
Giust. trib., an. 104 (1982), fasc. 4-5, pag. 332
D21806; D44022; D2171
Nel commentare la pronuncia con cui il Pretore di Firenze, in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto che il contribuente possa conseguire con il provvedimento di urgenza di cui all' art. 700 c.p.p. la sospensione della riscossione dei tributi nella procedura esattoriale, l' A. esprime il proprio dissenso, osservando che in materia il giudice ordinario difetta di giurisdizione, in quanto la legge speciale sulla riscossione delle imposte gli preclude la facolta' di incidere cautelativamente sulla riscossione affidata all' esattore. Il contribuente ha a sua disposizione per la difesa l' impugnativa del ruolo davanti alle commissioni tributarie e la proposizione di istanza in via amministrativa all' Intendente di Finanza.
art. 700 c.p.c. art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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