| 144501 | |
| IDG831000027 | |
| 83.10.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Petrachi Salvatore
| |
| Le retribuzioni dei lavoratori stagionali ai fini delle ritenute alla
fonte
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Iva trib. er., an. 11 (1982), fasc. 2, pag. 77-82
| |
| | |
| D74412; D21802; D23064; D23068
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Premesse che per i c.d. lavoratori stagionali e' prevista una
particolare disciplina per l' applicazione delle ritenute (intesa ad
evitare che il lavoratore debba anticipare nei singoli periodi di
paga somme a titolo d' imposta che al termine del periodo di
occupazione potrebbero risultare non dovute in relazione all' intero
anno cui si riferiscono il presupposto e le detrazioni d' imposta),
l' A. precisa che non viene operata la ritenuta fino a concorrenza
dell' ammontare del reddito corrispondente alle detrazioni d' imposta
soggettive ed a quelle per spese inerenti alla produzione del reddito
(effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi
diritto e ne indichi la misura). La parte di retribuzione eccedente
il limite entro cui non va operato alcun prelivo fiscale viene
assoggettata a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni
di reddito dell' IRPEF computando anche le somme non assoggettate a
ritenuta. Se l' importo delle retribuzioni imponibili del rapporto a
tempo determinato e' inferiore a lire 3.500.000 annui lordi compete
l' ulteriore detrazione di lire 130.000. Nel caso di piu' rapporti di
lavoro stagionali nell' anno, nella determinazione dell' ammontare di
reddito non assoggettabile a ritenuta si tiene conto delle detrazioni
di cui il lavoratore stagionale non ha fruito nello stesso anno per
precedenti rapporti di lavoro. Per il caso di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato in
corso d' anno il Ministero delle finanze ha consentito che il datore
di lavoro continui ad applicare per la residua parte dell' anno la
disciplina propria del rapporto di lavoro stagionale.
| |
| art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 3 l. 24 aprile 1980 n. 146
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |