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| IDG831000033 | |
| 83.10.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tacchi Venturi Pier Cesare
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| Riflessi fiscali delle nuove norme previdenziali per i professionisti
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| intervento al XVII Congresso Associazione Nazionale Tributaristi
Italiani, Trieste, 9-11 ottobre 1981
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| Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 1, pag. 253-257
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23153; D23064; D96900; D9692; D9693; D703
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| L' A. osserva che la nuova normativa previdenziale per i
professionisti segna un mutamento radicale in campo previdenziale,
realizzando un riuscito collegamento tra il principio della
mutualita' e quello che puo' definirsi della produttivita'. I vari
tipi di pensione vengono infatti determinati applicando alla media
decennale del reddito professionale (dichiarato ai fini IRPEF nei 10
anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione) una
percentuale pari all' 1,50 per avvocati e procuratori ed all' 1,75
per ingegneri ed architetti. Sottolineata la rilevanza del
riferimento al reddito annualmente dichiarato e non a quello
definitivamente accertato, l' A. precisa che i nuovi oneri
previdenziali sono rappresentati da un contributo soggettivo
(deducibile dall' IRPEF) e da uno integrativo (consistente in una
maggiorazione percentuale di tutti i corrispettivi rientranti nel
volume d' affari ai fini dell' IVA ripetibile nei confronti del
cliente e indeducibile dall' IRPEF). Secondo l' A. il professionista
deve applicare il contributo integrativo anche in occasione della
cessione di un bene strumentale. In presenza di idonea documentazione
(esposizione in fattura ed annotazione nel registro degli onorari) il
contributo, indeducibile per la sua natura oggettiva quale contributo
previdenziale ed assistenziale, puo' essere inserito, se rimasto in
tutto od in parte a carico del professionista, tra le spese
detraibili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
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| l. 20 settembre 1980 n. 576
l. 3 gennaio 1981 n. 6
art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 50 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 10 lett. I d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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