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Documento


144504
IDG831000033
83.10.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tacchi Venturi Pier Cesare
Riflessi fiscali delle nuove norme previdenziali per i professionisti
intervento al XVII Congresso Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Trieste, 9-11 ottobre 1981
Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 1, pag. 253-257
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23153; D23064; D96900; D9692; D9693; D703
L' A. osserva che la nuova normativa previdenziale per i professionisti segna un mutamento radicale in campo previdenziale, realizzando un riuscito collegamento tra il principio della mutualita' e quello che puo' definirsi della produttivita'. I vari tipi di pensione vengono infatti determinati applicando alla media decennale del reddito professionale (dichiarato ai fini IRPEF nei 10 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione) una percentuale pari all' 1,50 per avvocati e procuratori ed all' 1,75 per ingegneri ed architetti. Sottolineata la rilevanza del riferimento al reddito annualmente dichiarato e non a quello definitivamente accertato, l' A. precisa che i nuovi oneri previdenziali sono rappresentati da un contributo soggettivo (deducibile dall' IRPEF) e da uno integrativo (consistente in una maggiorazione percentuale di tutti i corrispettivi rientranti nel volume d' affari ai fini dell' IVA ripetibile nei confronti del cliente e indeducibile dall' IRPEF). Secondo l' A. il professionista deve applicare il contributo integrativo anche in occasione della cessione di un bene strumentale. In presenza di idonea documentazione (esposizione in fattura ed annotazione nel registro degli onorari) il contributo, indeducibile per la sua natura oggettiva quale contributo previdenziale ed assistenziale, puo' essere inserito, se rimasto in tutto od in parte a carico del professionista, tra le spese detraibili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
l. 20 settembre 1980 n. 576 l. 3 gennaio 1981 n. 6 art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 50 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 10 lett. I d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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