Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144508
IDG831000040
83.10.00040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Plinio
IVA: le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non si considerano effettuate nell' esercizio di arti e professioni
Nuova riv. trib., an. 38 (1982), fasc. 2, pag. 57-59
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23150; D720; D963
Rilevato che la vigente formulazione dell' art. 5 del decreto sull' IVA conferma in linea generale i criteri previgenti in ordine all' imponibilita' di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo svolto professionalmente, anche se non in via esclusiva (con una limitazione, per quanto riguarda l' esercizio in forma associata, alle attivita' espletate da societa' semplici o da associazioni senza personalita' giuridica), l' A. precisa l' esclusione dall' IVA delle attivita' di collaborazione coordinata e continuativa svolte da persone fisiche, anche se riunite in societa' semplici od associazioni senza personalita' giuridica, che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo e l' esclusione delle eventuali prestazioni occasionali rese da chi esercita per professione abituale una normale attivita' di lavoro autonomo. Per il soggetto che non svolga anche una qualsiasi attivita' di lavoro autonomo non inerente ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l' esercizio di un solo tipo di attivita' di collaborazione coordinata e continuativa a favore di piu' soggetti o di piu' tipi di collaborazioni non rientra nel campo di applicazione dell' IVA. Secondo l' A. devono ritenersi escluse dall' IVA le prestazioni di coloro che svolgono attivita' giornalistica in modo non esclusivo, ma con regolare retribuzione, mentre appare assoggettabile all' imposta la collaborazione resa da persone, in possesso di approfondite conoscenze per lo piu' di natura pratica, che prestano la loro opera a favore di imprese che devono far fronte con continuita' a particolari esigenze.
art. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 2222 c.c. art. 2575 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati