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| IDG831000040 | |
| 83.10.00040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moretti Plinio
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| IVA: le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa che non si considerano effettuate nell'
esercizio di arti e professioni
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| Nuova riv. trib., an. 38 (1982), fasc. 2, pag. 57-59
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23150; D720; D963
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| Rilevato che la vigente formulazione dell' art. 5 del decreto sull'
IVA conferma in linea generale i criteri previgenti in ordine all'
imponibilita' di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo svolto
professionalmente, anche se non in via esclusiva (con una
limitazione, per quanto riguarda l' esercizio in forma associata,
alle attivita' espletate da societa' semplici o da associazioni senza
personalita' giuridica), l' A. precisa l' esclusione dall' IVA delle
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa svolte da
persone fisiche, anche se riunite in societa' semplici od
associazioni senza personalita' giuridica, che non esercitano per
professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo e l'
esclusione delle eventuali prestazioni occasionali rese da chi
esercita per professione abituale una normale attivita' di lavoro
autonomo. Per il soggetto che non svolga anche una qualsiasi
attivita' di lavoro autonomo non inerente ad un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa l' esercizio di un solo tipo
di attivita' di collaborazione coordinata e continuativa a favore di
piu' soggetti o di piu' tipi di collaborazioni non rientra nel campo
di applicazione dell' IVA. Secondo l' A. devono ritenersi escluse
dall' IVA le prestazioni di coloro che svolgono attivita'
giornalistica in modo non esclusivo, ma con regolare retribuzione,
mentre appare assoggettabile all' imposta la collaborazione resa da
persone, in possesso di approfondite conoscenze per lo piu' di natura
pratica, che prestano la loro opera a favore di imprese che devono
far fronte con continuita' a particolari esigenze.
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| art. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 2222 c.c.
art. 2575 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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