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| IDG831000041 | |
| 83.10.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Esposito Giorgio
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| Contenzioso tributario. Art. 44 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
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| Nuova riv. trib., an. 38 (1982), fasc. 2, pag. 60-61
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| D2171; D2175
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| La mole del contenzioso pendente presso le Commissioni tributarie
dipende in larga parte dalla disposizione di cui all' art. 44 del
decreto sul contenzioso tributario, che, prevedendo l' estinzione dei
processi per i quali i contribuenti non abbiano prodotto entro 6 mesi
dall' insediamento delle nuove commissioni istanza di trattazione del
ricorso, ha indotto molti contribuenti ad impugnare le ordinanze di
estinzione. Dichiarata infondata da parte della Corte costituzionale
la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame,
resta l' assurdita' ed iniquita' di una disposizione che pone a
carico del contribuente l' obbligo di produrre un' istanza di
trattazione per il fatto che a causa dell' inerzia dell' ufficio o
della commissione tributaria il ricorso tempestivamente presentato
non sia stato ancora deciso. A cio' si aggiunge la sistematica
reiezione dei ricorsi prodotti contro l' ordinanza di estinzione e la
restrittiva interpretazione ministeriale secondo cui la riapertura
dei termini di decadenza e prescrizione riguarda solo l' ufficio.
Secondo l' A. il legislatore avrebbe dovuto stabilire che tutte le
pratiche pendenti venissero trasmesse entro un determinato termine
alle nuove commissioni tributarie da parte sia delle vecchie
commissioni sia degli uffici e che alle stesse fosse data precedenza
assoluta nella trattazione.
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| art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
C. Cost. 13 aprile 1977 n. 63
art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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