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144509
IDG831000041
83.10.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Esposito Giorgio
Contenzioso tributario. Art. 44 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Nuova riv. trib., an. 38 (1982), fasc. 2, pag. 60-61
D2171; D2175
La mole del contenzioso pendente presso le Commissioni tributarie dipende in larga parte dalla disposizione di cui all' art. 44 del decreto sul contenzioso tributario, che, prevedendo l' estinzione dei processi per i quali i contribuenti non abbiano prodotto entro 6 mesi dall' insediamento delle nuove commissioni istanza di trattazione del ricorso, ha indotto molti contribuenti ad impugnare le ordinanze di estinzione. Dichiarata infondata da parte della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, resta l' assurdita' ed iniquita' di una disposizione che pone a carico del contribuente l' obbligo di produrre un' istanza di trattazione per il fatto che a causa dell' inerzia dell' ufficio o della commissione tributaria il ricorso tempestivamente presentato non sia stato ancora deciso. A cio' si aggiunge la sistematica reiezione dei ricorsi prodotti contro l' ordinanza di estinzione e la restrittiva interpretazione ministeriale secondo cui la riapertura dei termini di decadenza e prescrizione riguarda solo l' ufficio. Secondo l' A. il legislatore avrebbe dovuto stabilire che tutte le pratiche pendenti venissero trasmesse entro un determinato termine alle nuove commissioni tributarie da parte sia delle vecchie commissioni sia degli uffici e che alle stesse fosse data precedenza assoluta nella trattazione.
art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 C. Cost. 13 aprile 1977 n. 63 art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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