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| IDG831000045 | |
| 83.10.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pellingra Giuseppe
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| Del versamento dell' acconto d' imposta da parte degli eredi del
contribuente
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| Nuova riv. trib., an. 38 (1982), fasc. 4, pag. 169-172
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| D2146; D23062; D23068; D24045; D24048
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| Ricordata la disciplina del versamento dell' acconto d' imposta per i
soggetti passivi dell' IRPEF, IRPEG ed ILOR, l' A. rileva la carenza
normativa per quanto riguarda gli adempimenti facenti carico agli
eredi in materia in conseguenza della morte del contribuente. Nel
caso di decesso del contribuente nel periodo compreso nei 4 mesi
antecedenti la scadenza del termine della dichiarazione dei redditi,
per gli eredi detto termine deve intendersi prorogato di 6 mesi
(cioe' fino al 30 novembre); per quanto riguarda l' obbligo dell'
eventuale versamento dell' acconto di imposta, sia che il relativo
termine si ritenga prorogato sia che non lo si ritenga prorogato, la
coincidenza con il termine del versamento dell' imposta liquidata
nella dichiarazione dei redditi fa si che quest' ultimo escluda il
versamento relativo all' acconto. Nel caso di decesso del
contribuente dopo la scadenza del termine della dichiarazione dei
redditi, agli eredi non incombe alcun obbligo se non quello dell'
eventuale versamento dell' acconto d' imposta di cui sia ancora
pendente il termine di scadenza; se il termine e' gia' scaduto gli
eredi devono dichiarare, dal 1 al 31 maggio dell' anno successivo,
collettivamente, la quota d' imposta di pertinenza del dante causa e
singolarmente la propria quota d' imposta dovuta in rapporto ai beni
ereditari. L' A. auspica una piu' chiara normativa in materia.
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| art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
l. 23 marzo 1977 n. 97
d.l. 23 dicembre 1977 n. 936
l. 17 ottobre 1977 n. 749
l. 24 luglio 1978 n. 388
d.l. 31 ottobre 1980 n. 693
l. 22 dicembre 1980 n. 891
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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