Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144516
IDG831000049
83.10.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Plinio
Beni viaggianti. Restituzione di beni al mittente
Nuova riv. trib., an. 38 (1982), fasc. 5, pag. 225-228
D23154
Richiamate le nozioni civilistiche di nullita', annullamento, revoca, risoluzione e rescissione, l' A. osserva che solo nel caso in cui la restituzione di beni abbia luogo in conseguenza delle suddette vicende dell' atto relativo all' operazione sussiste per il soggetto che effettua la restituzione l' obbligo di indicare sul documento di accompagnamento gli estremi della fattura di acquisto o della relativa bolla originaria di accompagnamento. Detto obbligo non sussiste pertanto nei casi, piu' frequenti, di restituzione di beni in esecuzione di contratti estimatori, dal depositario al depositante, dal comodatario al comodante, dall' assuntore della lavorazione al committente od a terzi per suo conto, passaggi dal committente al commissionario e viceversa, restituzione di beni relativi a passaggi non traslativi della proprieta' e restituzioni di beni invenduti o gradualmente sostituiti secondo disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
art. 1 d.m. 29 novembre 1978 art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 73 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 1418 c.c. art. 1425 c.c. art. 1427 c.c. art. 1326 c.c. art. 1327 c.c. art. 1328 c.c. art. 1453 c.c. art. 1447 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati