| L' A. rileva che le numerose innovazioni (peraltro non tutte
sostanziali) apportate dal 1 gennaio 1982 al contenzioso tributario
rispondono a varie finalita': rendere piu' autonome le commissioni
tributarie, garantire al contribuente una maggiore difesa
sostanziale, incrementare gli strumenti di cognizione, sveltire l'
"iter" del procedimento, introdurre aggiornamenti e varianti
procedurali di cui l' esperienza ha suggerito l' opportunita',
rendere la normativa piu' organica e la lettera della legge piu'
chiara. Non consentendo la vastita' della materia un approfondimento
di tutte le problematiche emergenti, l' A. passa in rassegna, con
brevi commenti, le disposizioni modificative del testo originario del
decreto sul contenzioso, relative ai seguenti punti: incompatibilita'
per i componenti delle commissioni, requisiti di validita' delle
decisioni della commissione tributaria centrale, segreterie delle
commissioni tributarie, contenuto, proposizione e presentazione del
ricorso, deduzioni dell' ufficio, fissazione dell' udienza, deposito
di documenti e memorie aggiuntive, discussione e decisione,
rinnovazione dell' atto impugnato, appello, procedimento,
rappresentanza e difesa del contribuente, comunicazioni e
notificazioni, istruzione del processo. Pur presentando aspetti
applicativi controversi, la nuova normativa segna secondo l' A. un'
evoluzione meritevole di positivi apprezzamenti.
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