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144543
IDG831000080
83.10.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierantonio Luigi
Sulla pretesa indetraibilita' dell' IVA assolta dalle imprese societarie per gli acquisti di beni e servizi non collegati all' attivita' commerciale
nota a ris. Min. Finanze 1 luglio 1981 n. 411817
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 1, pt. 3, pag. 28-29
D23150; D312; D01141
Premesso che ai sensi del decreto sull' IVA l' impresa societaria, a differenza dell' impresa individuale, deve assolvere l' IVA su qualunque operazione attiva effettuata, mentre ogni tipo di impresa, individuale o societaria, puo' detrarre l' imposta assolta in relazione ai beni e servizi acquistati nell' esercizio d' impresa, l' A. sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella risoluzione ministeriale commentata, una societa' puo' detrarre l' IVA anche se il bene o servizio acquistato non ha un vincolo di afferenza o collegamento con l' attivita' commerciale esercitata. La tesi contraria discrimina tra impresa societaria ed impresa individuale (per la quale configura un ambito di detrazione dell' IVA piu' ampio) e contrasta con lo scopo della norma sulla detrazione, che e' quello di impedire che beni e servizi destinati a finalita' estranee all' esercizio dell' impresa pervengano al consumo detassati. L' accettazione di tale tesi comporterebbe pertanto violazione dell' art. 76 della Costituzione per mancato rispetto del criterio stabilito dalla legge delega per la riforma tributaria in tema di detrazione dell' IVA assolta a monte e dei principi di trasparenza, non distorsione di concorrenza e neutralita' dell' imposta ivi fissati.
art. 2 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 2195 c.c. art. 76 Cost. art. 5 n. 6 l. 9 ottobre 1971 n. 825 art. 2200 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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