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144545
IDG831000082
83.10.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a ris. Min. Finanze 30 giugno 1981 n. 4/1270
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 1, pt. 3, pag. 63-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2159; D21822; D24058
L' A. condivide la tesi ministeriale secondo cui il termine per l' esercizio del privilegio nei confronti dell' acquirente dell' immobile ai fini dell' INVIM ha una decorrenza indipendente da quella del termine previsto per la riscossione dell' imposta (dovuta dal solo alienante). Precisa che dopo il decorso di un quinquennio dalla registrazione dell' atto si verifica l' estinzione del privilegio, essendo irrilevante sia la circostanza che l' imposta complementare eventualmente dovuta dall' alienante non sia ancora quantififata per pendenza del giudizio di valutazione sia l' eventuale pendenza del termine per la riscossione coattiva. Difformemente dalla tesi ministeriale, ritiene che la proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari disposta con il decreto n. 788 del 1972 non si applichi all' INVIM.
art. 28 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 d.l. 18 dicembre 1972 n. 788 l. 15 febbraio 1973 n. 9
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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